Il Tribunale di Campobasso verifica l'assenza di danno e l'occasionalità del comportamento dell'imputato incensurato

di Lucia Izzo - Non è punibile, per particolare tenuità del fatto, il tentativo di indebito utilizzo di una carta di credito non andato a buon fine per errata digitazione del "Pin", se colui che ha agito non ha alcun precedente penale e neppure una personalità incline a delinquere. 


Il Tribunale di Campobasso, sezione penale, ha così deciso nella sentenza n. 288 del 13 aprile 2015 (qui sotto allegata) riguardante il reato di tentato indebito utilizzo di una carta di credito.

La persona offesa, denunciava lo smarrimento del portafogli contenente la propria carta di credito, entrambi restituiti il giorno successivo proprio dall'imputato che diveniva principale sospettato per il tentato prelievo che avveniva in costanza di smarrimento presso uno sportello Bancomat, rimasto senza esito a causa della doppia digitazione di un Pin errato. 


Secondo il giudice, il tentato utilizzo fraudolento di carta di credito altrui, appare nel caso di specie chiaramente inoffensivo, sia per l'assenza totale di danno che di una qualsivoglia connotazione particolarmente allarmante della condotta.

La sentenza richiama le più recenti disposizioni legislative e le decisioni giurisprudenziali atte a valorizzare la necessaria offensivista della condotta tipica e ad escludere la punibilità per fatti di reato laddove gli stessi si rivelino di scarsa offensività.


La fattispecie concreta riveste tutte le connotazioni della particolare tenuità del fatto, ossia "l'assenza del danno derivante dal reato e l'assoluta esiguità del pericolo nonché l'assoluta occasionalità del comportamento", poiché l'imputato è persona incensurata, senza alcun precedente penale a suo carico, escludendo la sussistenza di condotte plurime, abituali e reiterate.


La tenuità del fatto e la minima offensività del reato sono confermate dalle modalità minimali con cui è avvenuto il tentativo di utilizzo indebito della carta di credito, eventualmente finalizzate ad un profitto di soli 250,00 euro. Inoltre, è stato proprio lo stesso imputato a restituire il portafogli alla persona offesa, contenente anche le carte di credito. 

Si dichiara, pertanto, il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la non imputabilità del fatto di reato in ragione della sua particolare tenuità. 

Tribunale di Campobasso, 13 aprile 2015 n. 288

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