di Valeria Zeppilli - L'assenza di procura alle liti ne comporta l'inesistenza. Tale inesistenza, tuttavia, non può estendersi all'atto di citazione.
Come, infatti, ricordato dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 21533/2015, depositata il 22 ottobre (qui sotto allegata), la procura alle liti non costituisce un requisito essenziale dell'atto di citazione, in quanto essa non è ricompresa nell'elenco dei requisiti che determinano la nullità della citazione, stilato dall'articolo 164 c.p.c..
L'atto di citazione che sia privo della procura, quindi, può comunque introdurre il processo e sollecitare la decisione del giudice sulla controversia.
Per i giudici, però, la sentenza che venga eventualmente emessa a conclusione di un processo che sia stato introdotto in tal modo, pur non essendo inesistente è nulla, difettando di un presupposto processuale necessario alla valida costituzione del giudizio.
Sul piano delle conseguenze, ciò vuol dire che, in ragione del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, la pronuncia, se non impugnata tempestivamente, è suscettibile di passare in cosa giudicata.
I rimedi dell'actio nullitatis o dell'exceptio nullitatis, infatti, possono essere esperiti solo in caso di sentenza inesistente.
Proprio in ragione di tali argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso sottoposto alla sua attenzione e cassato l'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinché provveda ai sensi dell'articolo 182, comma 2, c.p.c..
Tale disposizione, si ricorda, prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, è chiamato ad assegnare alle parti un termine perentorio "per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa".
Se il termine viene osservato, i vizi sono sanati e gli effetti della domanda, sia processuali che sostanziali, si producono sin dalla prima notificazione.Corte di cassazione testo sentenza numero 21533/2015