Avv. Luisa Camboni - Sono diverse le novità introdotte dal legislatore sul processo di esecuzione, prima con il d.l. n. 132/2014, poi con il recentissimo d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015.
La ratio delle novità sul processo esecutivo va individuata nella necessità di garantire, sempre più, una maggiore tutela del creditore e, anche, una semplificazione, facilitazione dell'iter procedurale.
Vediamo di analizzare, seppur brevemente, in maniera semplice e chiara su quali punti della procedura il legislatore è intervenuto adottando la tecnica del giornalismo, ovvero affrontando l'argomento rispondendo a delle domande.
Modus di iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione
Una novità riguarda il modus di iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione. La norma di riferimento è l'art. 18 L. 132/2014 "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione" che così dispone:
" 1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché' le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
Da tale disposizione si evince chiaramente quello che è l'obiettivo principale del Legislatore, ovvero quello di rendere più celere l'iter procedurale stabilendo termini contenuti e, non solo, utilizzando spesso l'espressione "senza ritardo". Inoltre, è previsto anche per il procedimento de quo il deposito per via telematica sia della nota di iscrizione a ruolo che delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento. Il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei suddetti atti è conferito al difensore. Semplificando la procedura de qua, quindi, andrà iscritta a ruolo, soggetta al contributo unificato di euro 43,00 - salvi i casi di esenzione. Ai sensi dell'art. 19 L. 132/2014 non dovrebbe applicarsi la marca da bollo per le spese forfettizzate di importo pari ad euro 27,00. All'iscrizione a ruolo deve accompagnarsi il titolo esecutivo e l'atto di precetto, al fine di consentire al Presidente del Tribunale, o al Giudice dallo stesso delegato, di verificare il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Foro generale
L'art. 19 L. 132/2014 - "Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo" - così dispone:
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;
b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma è abrogato;
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché' le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».
b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata).
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti:
«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».
5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
La summenzionata disposizione abroga il comma 2 dell'art. 26 c.p.c. che, quanto al foro generale, prevedeva che il foro competente per l'esecuzione forzata presso terzi fosse identificato nel Tribunale del luogo in cui il terzo debitore aveva la propria residenza o sede. Ciò aveva l'evidente obiettivo di evitare che il terzo debitore, estraneo alla vicenda giudiziaria di merito, dovesse subire gli spostamenti e le trasferte necessarie per poter assistere alle udienze del procedimento di esecuzione. Il Legislatore, introducendo il nuovo art. 26 bis c.p.c., ha stabilito che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti spetta al Tribunale del luogo presso il quale il debitore principale ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede.
Si noti bene! Nel caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione la competenza è del Giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, fatte salve le disposizioni previste dalle leggi speciali che prevedono diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni.
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
La lettera d) dell'art. 19 L. 132/2014 introduce nel nostro codice di procedura civile un nuovo articolo: l'art. 492 bis c.p.c. "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare".
Questa norma prevede l'attivazione dei nuovi poteri di ricerca dei beni da pignorare da parte dell'Ufficiale Giudiziario. In che modo? Consentendo all'Ufficiale Giudiziario di accedere direttamente nelle banche dati pubbliche per trarre tutte quelle informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione: in primo luogo l'anagrafe tributaria, compreso anche l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali.
Per poter procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare l'Ufficiale Giudiziario deve essere in possesso dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un Giudice da lui delegato. Autorizzazione che viene rilasciata, a seguito di istanza presentata dal creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede.
Qual è il contenuto dell'istanza?
L'istanza deve contenere:
le generalità complete delle parti;
la procura alle liti per il difensore;
l'indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito;
l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
Una volta esaurite le operazioni di ricerca alle banche dati l'Ufficiale Giudiziario, a questo punto, provvede a redigere un processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti. Se la ricerca consente di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'Ufficiale Giudiziario, quest'ultimo provvede d'ufficio al pignoramento, senza ulteriore input del creditore. Se, invece, i beni si trovano fuori dal territorio di competenza dell'Ufficiale Giudiziario che ha svolto le ricerche, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che ha tempo 15 giorni dal rilascio per rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente. Se non rispetta questo termine, la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Il creditore può partecipare alle operazioni di ricerca?
Sì, il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca. In questa ipotesi l'Ufficiale Giudiziario dovrà indicare la data e l'ora di accesso che deve eseguirsi entro 15 giorni dalla richiesta con un preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d'urgenza. Ai sensi dell'art. 165 disp. Att. c.p.c. il creditore se lo ritiene opportuno può farsi assistere, a sue spese, dall'avvocato o da un esperto.
Il Legislatore ha previsto che, se le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'Ufficiale Giudiziario non fossero funzionanti, il creditore possa - sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 492 bis c.p.c. - ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
Il compenso dell'Ufficiale Giudiziario
Per sollecitare l'Ufficiale Giudiziario ad eseguire le ricerche telematiche è previsto un compenso aggiuntivo; compenso compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal Giudice dell'Esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o del credito pignorato.
Attenzione!!! Il compenso sarà ridotto nel caso in cui le operazioni non venissero effettuate nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
Tale compenso potrà variare da una percentuale dell'1, 2 e 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati ovvero del 3, 4 e 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati (percentuale inversamente proporzionale agli scaglioni di valore della causa: fino a 10.000,00; da 10.001,00 a 25.000,00; da 25.001,00 in poi). E' bene precisare che in caso di estinzione o chiusura anticipata del procedura esecutiva - ciò si verifica quando risulta impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore - il compenso aggiuntivo dell'Ufficiale Giudiziario sarà a carico del creditore procedente.
Che deve fare l'ufficiale Giudiziario se non rinviene alcun debito o credito del debitore, o se questi sono stati occultati?
L'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad intimare al debitore di indicare, entro quindici giorni, il luogo in cui potrebbero trovarsi le cose di sua pertinenza da sottoporre a pignoramento, ammonendolo che l'omessa o falsa comunicazione lo esporrebbe al reato di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" ex art. 388 comma 6 c.p.p..
Se l'Ufficiale Giudiziario individua cose e/o crediti del debitore si possono percorrere tre strade. Esaminiamole:
a) Se vengono individuate cose appartenenti e che si trovano nella disponibilità del debitore, ubicate nel territorio di competenza dell'Ufficiale Giudiziario. Compiuto l'accesso, questi deve pignorare le cose che ritiene di più facile e pronto realizzo, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito - art. 517 c.p.c.. A questo punto, l'Ufficiale Giudiziario redige il processo verbale delle operazioni compiute e prosegue in ottemperanza all'art. 492 bis c.p.c.. Successivamente, senza ritardo, consegna al creditore il processo verbale ed il titolo esecutivo per la formazione del fascicolo dell'esecuzione che dovrà effettuarsi, a cura dell'avvocato del creditore, previo deposito della nota di iscrizione a ruolo e copia conforme degli atti sopra indicati, tutto ciò deve compiersi nel termine di quindici giorni dalla consegna degli originali ai sensi dell'art. 518 c.p.c.. L'Ufficiale Giudiziario provvederà, altresì, alla custodia del compendio pignorato ai sensi dell'art. 520 c.p.c..
b) Se vengono individuati crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi soggetti. In questo caso l'Ufficiale Giudiziario provvede alla notifica - ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax - del verbale al debitore e al terzo, nel quale viene indicato il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, il luogo di elezione del domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore. Dovrà, poi, informare il debitore degli inviti e degli avvertimenti di cui all'art. 492 c.p.c. e, conseguentemente, intimare al terzo di non disporre e non sottrarre alla garanzia del credito le cose o le somme di pertinenza del debitore che si trovano nella sua disponibilità. Il verbale deve essere notificato per estratto al debitore e consegnato, senza ritardo, unitamente al titolo esecutivo, al difensore del creditore il quale provvede alle formalità di cui all'art. 518 c.p.c. necessarie per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.
c) Se le cose vengono individuate in luoghi non compresi nella circoscrizione di competenza dell'Ufficiale Giudiziario procedente, questi rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni, a pena di inefficacia, deve presentarlo all'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, unitamente ad apposita istanza, per consentire l'espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. che sono in parte di competenza dell'Ufficiale Giudiziario e in parte del difensore del creditore.
Chi scrive ritiene necessario evidenziare che quando vengono rinvenuti più beni o crediti, anche nella disponibilità di terzi, l'Ufficiale Giudiziario sottopone a pignoramento quelli preferiti dal creditore, il quale deve esercitare tale "diritto di preferenza" entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale da parte dell'Ufficiale Giudiziario. In mancanza, la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Il Legislatore ha previsto che la normativa in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche trova applicazione anche in caso di:
esecuzione dei sequestri conservativi;
procedure concorsuali;
e in materia di famiglia - art. 155 sexies disp. Att. c.p.c..
Infruttuosità dell'espropriazione forzata
Altra novità riguarda l'ipotesi di chiusura anticipata dell'espropriazione forzata. Difatti, il nuovo art. 164 bis disp. Att. c.p.c. prevede che ad essa si proceda - anche d'ufficio-, quando risulti "che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo".
La ratio di tale disposizione è quella di evitare di tenere in vita processi esecutivi, che risultino per vari motivi di scarsa utilità per i creditori. Questi, in questi casi, sarebbero costretti a subire, come dice il legislatore, la chiusura "anticipata" disposta dal Giudice dell'Esecuzione.
Le modifiche apportate dal d.l. n. 83/2015
È necessario ora fare un breve cenno al decreto Legge n. 83/2015 approvato il 23 giugno scorso (e alla relativa legge di conversione n. 132/2015), mediante il quale il legislatore ha apportato, ancora una volta, importanti modifiche al processo esecutivo con l'obiettivo, sempre, di sveltire il recupero dei crediti e di snellire la procedura.
Tra queste novità assume rilievo quella della nuova formula del precetto: ovvero l'obbligo previsto per il creditore di avvertire - con il medesimo atto - il debitore della possibilità di chiedere aiuto ad un organismo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.
Quanto alle vendite pubbliche dei beni immobili o mobili registrati, esse si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicità sarà obbligatoria a pena di estinzione della procedura, ovviamente a meno che la sua omissione non sia dipesa da mal funzionamento degli appositi sistemi informatici.
Come accennato sopra, poi, si ricorda che per le vendite disposte dal 27 giugno 2015 non più solo il creditore procedente ma tutti i creditori potranno fare istanza per ottenere l'autorizzazione a ricercare telematicamente i beni del debitore per il tramite dell'ufficiale giudiziario.
Quest'ultimo vi provvede mediante collegamento alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Se le strutture tecnologiche che permettono l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il creditore può essere autorizzato a provvedere direttamente alla consultazione.
Tale ultima previsione, però, si applica solo con riferimento alle banche dati che siano comprese nell'anagrafe tributaria, sino a quando esse non siano inserite nelle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario.
Altra novità riguarda l'istituzione "albo dei custodi giudiziari", ovvero di soggetti specializzati per la custodia e la vendita di mobili pignorati. Tale albo dovrà essere istituito presso ogni Tribunale e contenere anche la documentazione attestante le competenze del singolo professionista.
Altra novità è la cosiddetta "conversione del pignoramento a rate".
Di che si tratta?
Il debitore potrà chiedere che i beni pignorati siano sostituiti con una somma di denaro.
Per le vendite disposte dal 27 giugno 2015, essa potrà essere restituita con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi, con distribuzione ai creditori delle somme riscosse semestralmente.
Per le vendite disposte dal 21 agosto 2015 il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con versamento dell'intera somma.
Per quanto riguarda il termine per la perdita di efficacia del pignoramento non saranno più 90 giorni, bensì 45 giorni.
Altra novità riguarda le modalità di vendita dei beni pignorati.
Innanzitutto è stato ridotto il termine per il deposito dell'istanza: da 120 giorni si passa a 60 giorni. Inoltre è stabilito che spetterà al Giudice fissare il numero complessivo dei tentativi di vendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai "criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria".
E, ancora, sarà il Giudice a determinare il valore dell'immobile pignorato, che - secondo il nuovo art. 568 c.p.c. - dovrà tenere conto del "valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma". L'esperto nominato dovrà effettuare il calcolo sulla base della superficie dell'immobile, ovvero del valore per metro quadro e di quello complessivo, evidenziando in modo dettagliato adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa l'eventuale riduzione del valore di mercato (ad es. per vincoli o oneri giuridici non eliminabili, per spese condominiali insolute …).
Per quanto riguarda i limiti al pignoramento di stipendi e pensioni fissato nella misura del quinto, il Legislatore ha introdotto due nuovi commi all'art.545 c.p.c. stabilendo, con riferimento al pignoramento delle pensioni, che le somme dovute non potranno essere pignorate "per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà" che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge.
Quanto al pignoramento degli stipendi, è previsto che le somme dovute, "nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento"; quando, invece, l'accredito ha luogo "alla data del pignoramento o successivamente", tali somme possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge.
Il pignoramento eseguito in violazione di tali disposizioni è parzialmente inefficace; inefficacia che viene rilevata, anche, d'ufficio dal Giudice.
E, infine, il legislatore è intervenuto anche su quanto stabilito dall'art. 546 c.p.c., prevedendo un'aggiunta al comma 1.
Che cosa prevede tale aggiunta?
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, pensione o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, "gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale"; se, invece, l'accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o in data successiva, si applica quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c.
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