di Lucia Izzo - La comunione legale tra i coniugi si scioglie con effetto ex nunc dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale. Fino a quel momento tutti gli acquisti, anche se compiuti da uno solo dei coniugi, ricadono in regime di comunione con l'altro coniuge.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 aprile 2015 n. 9124 (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso presentato da un ex marito relativamente allo scioglimento della comunione tra lui e l'altro coniuge.
Assumeva parte attrice che nell'attivo da dividere fossero compresi un appartamento, con posti per auto e biciclette, ed un'autovettura, mentre l'ex moglie aveva negato che tali beni fossero comuni in quanto entrambi erano stati da lei acquistati in regime di separazione personale e con denaro proprio.
Il Tribunale capitolino, tuttavia, ha contrariamente precisato che ambo i beni dovevano rientrare nella comunione tra coniugi poiché al momento dell'acquisto non era ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Non rileva la circostanza che sia l'autovettura che l'abitazione fossero state acquistate con denaro proprio dell'ex moglie. Infatti, vige il principio per cui "in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione - totale o parziale - del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione" (Cass. 10896/05),
In aggiunta, la giurisprudenza precisa che la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 cod. civ., va effettuata in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 cod. civ.), superabile mediante prova del contrario (Cass. n. 11467/03).
Sia l'appartamento che l'autovettura, quindi, residuano in comunione e dovranno, pertanto, essere suddivisi tra i coniugi.
La sentenza oggetto dell'articolo è stata emessa in data antecedente alle recenti riforme legislative. Si ricorda, infatti, che le diverse incertezze sorte in giurisprudenza sulla decorrenza dello scioglimento del regime di comunione tra coniugi sono state eliminate ad opera della modifica del secondo comma dell'art. 191 c.c. introdotto dalla l. n. 55/2015 (c.d. legge sul "divorzio breve"). La norma ora dispone che "la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato". Ciò significa che il regime patrimoniale, a seguito della riforma che ha inteso imprimere maggiore celerità nello svolgimento delle procedure relative all'iter di separazione, si intende sciolto dal momento dell'udienza presidenziale.
A tal proposito, per approfondire, leggi anche: "Scioglimento della comunione legale tra coniugi alla luce del nuovo art. 191, comma 2, del codice civile".