E a dirlo non è solo il buon senso!
L'inserimento dell'ambulanza veterinaria tra i mezzi di soccorso, infatti, è stato previsto dal codice della strada già a partire dal 2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge numero 120, ed è stato reso operativo dal d.m. numero 217 del 9 ottobre 2012.
Proprio tale decreto ha chiarito quali caratteristiche devono avere sia le ambulanze veterinarie che i veicoli utilizzati per le attività di protezione animale o di vigilanza zoofila e quelli utilizzati per il trasporto di animali feriti e di proprietà dei concessionari delle autostrade.
Le successive linee guida del Ministero della salute, poi, hanno stabilito quali siano le attrezzature interne delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.
Recentemente, infine, il Ministero dei trasporti, con la circolare numero 15465/div3/c dell'1 luglio 2015, ha dettato le istruzioni operative per ogni singola categoria di veicoli legittimati a trasportare gli animali feriti.
Ad esempio, si è chiarito che i veicoli per le attività di protezione animali e di vigilanza zoofila, pur non soggetti a verifiche tecniche particolari, potranno essere immatricolati solo ad uso proprio. Al contrario delle ambulanze, immatricolabili anche in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente.
Ora quindi una cosa è certa: non ci sono più ostacoli alla corsa di Fido dal veterinario.
Padroni ansiosi attenzione però: niente esagerazioni!
Le patologie che legittimano sirene, lampeggianti e clacson devono essere gravi. E la polizia stradale è legittimata ad effettuare i necessari accertamenti.
È proprio il d.p.c.m. 217/2012, del resto, ad aver stabilito quali condizioni pongono in stato di necessità l'animale trasportato e quale documentazione vada presentata in caso di eventuale controllo.
Testo circolare ministero dei trasporti circolare n. 15465/div3/c del 1 luglio 2015Testo d.m. 217/2012