Secondo quanto stabilito con la sentenza numero 21734/2015, depositata il 26 ottobre (qui sotto allegata), una simile infrazione non è di certo idonea a integrare un comportamento tanto grave da minare in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario tra le parti.
Tale contegno, infatti, non crea alcun serio nocumento all'attività del datore di lavoro o alla sua organizzazione gerarchica e non può essere ricondotto al concetto di giusta causa di cui all'articolo 2119 del codice civile.
Così, nonostante l'azienda datrice di lavoro (una farmacia ospedaliera) consideri il gesto della dipendente come evidente insubordinazione, per i giudici il legame fiduciario resta intatto.
Vittoria della lavoratrice, quindi, che vede confermata la condanna della farmacia alla reintegra e al risarcimento del danno previsti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, applicabile al caso di specie.
A tale ultimo proposito si sottolinea che la Cassazione, nella sentenza in esame, ha chiarito che va equiparato a quello prestato alle dipendenze del S.S.N. anche il rapporto di lavoro prestato alle dipendenze dell'Associazione Italiana dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta (gestore della struttura ospedaliera convenuta).
Corte di cassazione testo sentenza numero 21734/2015