di Lucia Izzo - L'avvocato che sta in giudizio personalmente contro il cliente può evitare la negoziazione assistita se la pretesa è inferiore a 50mila euro. Tuttavia, il giudice può ordinare ex officio che si proceda alla mediazione civile al fine di soddisfare esigenze di economia processuale e consentire che tutte le pretese creditorie frazionate trovino una eventuale globale conciliazione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile lo scorso 14 ottobre (pres. est. Manfredini).
Per i giudici, l'avvocato che ha agito in giudizio per recuperare dal cliente le somme dovute a seguito del patrocinio reso, non è tenuto ad attuare la negoziazione assistita.
La procedura di cui all'art. 3 del decreto legge 132/14 non è obbligatoria nel caso in esame, considerato che il professionista che ha instaurato il giudizio di merito può stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 150/2011 terzo comma.
Infatti, nel caso in esame, la pretesa creditoria non è stata azionata con procedimento monitorio e neppure ha ad oggetto somme dovute per obbligazioni contrattuali tra professionisti e consumatori.
Nonostante ciò, il giudice ritiene di dover disporre d'ufficio la mediazione civile per due ordini di motivazioni.
In primo luogo, il tentativo si rende quantomai doveroso per esigenze di economia processuale: il valore della controversia e modesto, ma ciò non ha impedito alle parti di avanzare pretese probatorie sproporzionate rispetto alla materia del contendere (il debitore ha proposto eccezione di prescrizione presuntiva, a cui il creditore ha risposto con richiesta ex art. 2960 c.c. di giuramento decisorio)
In seconda battuta, il giudice ritiene la procedura conciliativa più utile al fine di comporre una controversia originata da un rapporto fiduciario quale quello dell'avvocato con l'ex cliente.
Inoltre, poiché il professionista ha proposto distinte azioni contro l'assistito per il suo credito (stante il patrocinio reso prima nel 2007 e poi nel 2011), l'intervento dei mediatori potrebbe coinvolgere i fatti di lite complessivamente considerati, rendendo superfluo il procedimento dinnanzi al Tribunale.
Viene dunque fissata una nuova udienza, eventualmente in prosieguo, per consentire alle parti l'espletamento della procedura di mediazione.