Così, con la sentenza numero 21719/2015, depositata il 27 ottobre (qui sotto allegata), i giudici hanno accolto il ricorso presentato avverso una sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'appello, aveva ritenuto inammissibile per mancata specificazione dei motivi il gravame avverso la liquidazione in primo grado delle spese giudiziali.
Per i giudici, il fatto che la nota spese impugnata non sia riportata nell'atto di appello ma solo richiamata per relationem, con rinvio al documento depositato, non incide sulla validità del gravame ma rappresenta solo una modalità di redazione dell'atto.
Di certo è indiscutibile che la parte che impugna una sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio deve fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per permettergli di rideterminare il compenso del professionista, senza che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative.
Tuttavia, nel caso di specie il giudice dell'appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame non per tali ragioni, ma solo perché le necessarie indicazioni erano contenute nella nota allegata all'atto di appello e da esso richiamata.
È evidente l'impropria applicazione del principio di autosufficienza: la sentenza del Tribunale di Napoli va cassata con rinvio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21719/2015