La Cassazione n. 2610/2002 ha stabilito che la sanzione disciplinare potrà essere disposta nei confronti del lavoratore solo dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni dall'addebito
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent.n.2610/2002), intervenendo in tema di legittimità dei licenziamenti, ha stabilito che la sanzione disciplinare, intesa quale provvedimento del datore di lavoro a fronte di un comportamento illegittimo del lavoratore, potrà essere disposta nei confronti di quest'ultimo, solo dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni dall'addebito.
La Suprema Corte, cassando la Sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore in quanto lo stesso, indipendentemente dal termine, era stato disposto dopo la presentazione delle sue giustificazioni, ha ritenuto che i cinque giorni stabiliti dall'art. 7 della L. 300/1970, debbono essere interamente rispettati, anche se le ragioni del lavoratore vengono esposte in un momento antecedente.
Osservano infatti i Giudici che il termine previsto, oltre a consentire al lavoratore di fornire le proprie motivazioni sull'accaduto, risponde ?ad una ratio più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione?.
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La Suprema Corte, cassando la Sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore in quanto lo stesso, indipendentemente dal termine, era stato disposto dopo la presentazione delle sue giustificazioni, ha ritenuto che i cinque giorni stabiliti dall'art. 7 della L. 300/1970, debbono essere interamente rispettati, anche se le ragioni del lavoratore vengono esposte in un momento antecedente.
Osservano infatti i Giudici che il termine previsto, oltre a consentire al lavoratore di fornire le proprie motivazioni sull'accaduto, risponde ?ad una ratio più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione?.
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