di Valeria Zeppilli - Nonostante i tempi stiano cambiando e i costumi di una volta stiano lasciando il passo a un approccio più informale alla professione, agli avvocati è sempre richiesto un certo decoro formale.
Uomini in giacca e cravatta, donne con indosso eleganti tailleur... Ma anche queste cose costano! Per non parlare della toga.
Non solo quindi le spese per lo studio, le banche dati, la formazione, l'assicurazione: anche il vestiario può incidere sulle finanze dei legali.
Che sia possibile dedurre le relative spese?
Sul punto, in realtà, non vi è per nulla chiarezza. Cerchiamo quindi di districarci nell'argomento cercando di capire quando è possibile, per un professionista, dedurre i costi.
Il principio generale è che i costi che è possibile portare in deduzione sono quelli che, funzionalmente e direttamente, sono collegati all'attività svolta. Se invece essi soddisfano solo interessi personali del contribuente, non potranno essere dedotti, fatte salve alcune speciali eccezioni.
Mentre, quindi, per altre professioni (si pensi ad esempio al maestro di sci) l'abbigliamento è più facilmente deducibile dalle tasse, per l'avvocato la risposta non è affatto scontata.
È chiaro infatti che l'abbigliamento utilizzato nello svolgimento della professione forense potrebbe anche essere sfruttato in altre occasioni, non inerenti l'attività lavorativa.
Ovviamente non la toga, con la quale di certo non è consigliabile fare una passeggiata il sabato sera per le vie della città e che, per questo, è da ritenersi interamente deducibile.
Ma per tailleur e abiti la questione è diversa e il fisco potrebbe ragionevolmente contestarne la deduzione, con pochissimi margini per essere controbattuto.
Più correttamente, invece, si potrebbe tentare una deduzione al 50% sulla base di quanto previsto dall'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Le spese deducibili per gli avvocati
Ricordiamo, brevemente, quali sono le spese che, invece, possono essere indubbiamente dedotte dagli avvocati.
La deduzione è al 100% per le spese di cancelleria e per i valori bollati e postali, per i compensi ai collaboratori di studio o ai colleghi con i quali si è cooperato, per le spese per eventuali dipendenti e per i contributi previdenziali e assistenziali pagati per gli stessi.
Sono poi interamente deducibili anche i compensi pagati per utilizzare il segno grafico di un noto studio legale, le bollette per luce, riscaldamento, acqua e utenze dello studio, gli interessi passivi per finanziamento o dilazioni di pagamento sempre relativi all'attività professionale, il costo di libri, riviste, enciclopedie, banche dati e beni strumentali, le tasse (ad eccezione delle imposte sui redditi e di quelle indeducibili per legge) e i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale.
Possono essere invece dedotte solo parzialmente, secondo percentuali prestabilite e variabili da caso a caso, le spese per alberghi e ristoranti, le spese di rappresentanza, quelle per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, l'IRAP, l'IMU per gli immobili strumentali e le spese per beni strumentali ad uso promiscuo.