Ad oggi si discute anche in seno al Governo se promuovere o meno le nozze tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento giuridico interno

Dott. Antonino Miceli - La querelle sulla trascrizione dei matrimoni same sex nel nostro Paese, sotto le luci dei riflettori anche per la proposta di legge sulle unioni civili attualmente all'esame del Senato, non ha mancato di suscitare critiche in giurisprudenza, le quali, sostanzialmente, prendono le mosse dall'inesistenza nell'ordinamento giuridico italiano di norme ad hoc che riconoscano e consentano la celebrazione e trascrizione ai soli effetti civili delle nozze tra persone dello stesso sesso.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invero, basandosi sull'art. 12 della C.E.D.U. e sull'art. 9 della Carta di Nizza, riconosce e dichiara come fondamentale il diritto a contrarre matrimonio anche tra omosessuali perché non è richiesta la diversità di sesso nelle due Convenzioni Internazionali.

In Italia, invece, la Corte di Cassazione Civile, invece, ha ritenuto illegittime le nozze gay e lesbo per cui i nubendi chiedono la trascrizione in Italia, basandosi sulla sentenza n. 138/10 della Corte Costituzionale.

Ciò perché, secondo la Corte Suprema, le nozze omosessuali contrastano con l'ordine pubblico interno e con l'assenza di normative interne che legittimano la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.

Esse, tuttavia, non contrastano con l'ordine pubblico internazionale poiché, se le nozze sono contratte all'estero e vengono riconosciute con atto pubblico, possono essere trascritte come provvedimenti di volontaria giurisdizione nel nostro ordinamento.

Questo, però, se i giudici aderiscono alla teoria della primazia del diritto comunitario sul diritto interno; in caso contrario, gli uffici preposti dai Comuni non possono trascrivere le nozze omosessuali perché non sono legittime ai principi immanenti nella Costituzione Italiana.

Da ultimo, sebbene il TAR Lazio abbia riconosciuto la possibilità di trascrivere le nozze gay perché diritto riconosciuto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, quale diritto alla formazione sociale nel rispetto dell'uguaglianza tra i consociati, il Consiglio di Stato, con una recente sentenza

ha accolto l'appello del Ministero dell'Interno ritenendo non trascrivibili le nozze contratte all'estero tra omosessuali perché contrarie al codice civile e non regolamentate dal D.P.R. n. 396/2000 (leggi: "Consiglio di Stato: no alla trascrizione delle nozze gay").

Dott. Antonino Miceli - laureato presso Università Cattolica del Sacro Cuore -tel. 3487030304

sentenza Corte Costituzionale n. 138 del 2010
Antonino MiceliAntonino Miceli - articoli
E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani

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