Avv. Francesco Pandolfi - A monte della disciplina in materia troviamo due direttive, la 91/477/CEE modificata dalla 2008/51/CEE, riguardanti il controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi; quindi il decreto legislativo n. 204/2010 attuativo dell'ultima direttiva citata a sua volta modificativa della prima, infine il decreto legislativo n. 121/2013 che ha integrato e corretto il d.l. 204.
Il mero detentore e il certificato medico
Dal 5 novembre 2013, data di entrata in vigore del d.l. n. 121/13, il cosiddetto mero detentore di arma ha l'obbligo di presentazione una tantum di un certificato medico: adempimento da eseguirsi entro e non oltre la soglia temporale del 4 maggio 2015.
Si tratta di una disposizione che chiede l'adempimento dell'obbligo al detentore e non all'Ufficio di pubblica sicurezza, ufficio che non risulta vincolato all'emanazione di un provvedimento di diffida entro quel termine finale, ma che può svolgere con calma questa laboriosa attività di "ricognizione" anche dopo la scadenza del termine: chi, eventualmente, si trovasse ad essere destinatario di questa diffida, provvederà entro trenta giorni a produrre la certificazione medica richiesta.
Da tenere presente che l'obbligo di presentazione del certificato medico ha, secondo la legge e una circolare esplicativa, lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti psico fisici nei confronti dei detentori di armi.
Ora, nei confronti dei privati, tale obbligo è del tutto analogo al rilascio/ rinnovo della licenza di porto d'armi o al rilascio del nulla osta acquisto armi; per altri soggetti, come i Prefetti, gli Ufficiali di P.S., i Magistrati, la legge ha stabilito che non debbano munirsi del titolo autorizzatorio al porto d'armi, fatto questo che implica, sin dall'origine, che quei requisiti psico fisici siano stati ritenuti presunti nei loro confronti.
Il certificato medico è rilasciato dal medico militare, dalla asl o dal medico provinciale; l'indagine medica deve dare la risposta che il richiedente ha piena capacità di intendere e di volere, senza che questa possa dirsi viziata da patologie mentali o altri disturbi.
Licenza per difesa personale
Per conseguire questa specifica licenza, da maggiorenni, bisogna avere una ragione valida e motivata che comprovi il bisogno di girare armati.
La procedura contempla la compilazione di un modulo disponibile online oppure presso la Questura, Commissariato di P.S. e Stazione dei Carabinieri.
Tre sono le modalità di consegna:
1) a mani;
2) via posta raccomandata con avviso;
3) via telematica assicurandosi che sia certificata l'avvenuta consegna, analogamente a quanto avviene con il sistema cartaceo della raccomandata con avviso di ricevimento.
Veniamo alla documentazione a corredo della domanda:
a) due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
b) certificato medico;
c) tassa di concessioni governative di euro 115,00 (escluso chi si avvale di esenzione);
d) due foto tessera;
e) dichiarazione che attesta e motiva il bisogno di andare armati;
f) certificato di idoneità al maneggio delle armi o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle FFAA o nelle Forze di Polizia;
g) dichiarazione in cui l'interessato attesti di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge, le generalità delle persone conviventi, di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della L. n.230/88 oppure di aver presentato istanza di revoca dello status d direttore presso l'Uff. Nazionale per il Servizio Civile ai sensi della L. n. 130/07.
Il rinnovo
Nei cinque anni di validità del libretto e prima della scadenza del titolo, si segue la procedura sopra indicata tranne che gli adempimenti di cui ai punti "f" e "g".
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
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