Quest'ultimo, infatti, per poterne beneficiare deve provare l'effettiva consistenza dell'utilizzazione degli elaboratori elettronici.
Del resto, ricordano i giudici, tale indennità non è un emolumento fisso ma un compenso corrisposto a giornata e a ora di adibizione.
A condizionarne la configurabilità e l'eventuale ammontare, insomma, è l'espletamento effettivo dell'attività lavorativa presupposta dal beneficio.
Così, nel caso in esame, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dinanzi ad essa: il giudice dell'appello, infatti, non aveva adeguatamente valutato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Viene accolto, quindi, il ricorso di un consorzio subentrato ad un precedente datore di lavoro.
È chiara l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la circostanza che il precedente datore di lavoro corrispondeva l'indennità in esame al lavoratore non è presupposto sufficiente per poter considerare dovuto l'emolumento.
Fondamentale, invece, è la prova, da parte del lavoratore, dei presupposti per il suo godimento.
Corte di cassazione testo sentenza numero 22124/2015