di Valeria Zeppilli - Con due diverse informazioni provvisorie del 29 ottobre scorso, la Corte di Cassazione penale ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è esonerato dall'applicazione di alcune delle conseguenze accessorie che, invece, intervengono in caso di guida in stato di ebbrezza.
Innanzitutto, infatti, con l'informazione provvisoria numero 20/2015 si è negato che nell'ipotesi in esame sia possibile applicare il raddoppio della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Tale previsione, quindi, non interessa colui che si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico nel sangue, mentre grava su colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza.
Con l'informazione provvisoria numero 21/2015, invece, la Cassazione ha chiarito che al rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non si applica neanche la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, prevista, invece, per il reato di guida in stato di ebbrezza dall'articolo 186, comma 2-bis, del codice della strada.
Sempre del 29 ottobre è, infine, un'ulteriore interessante, sebbene più generale, informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione: la numero 19.
In essa la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione può revocare una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la fattispecie incriminatrice anche nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia preso in esame l'evenienza di tale abrogazione.