di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Milano è ormai convinto: non è detto che al genitore non collocatario non spetti alcunché.
Anzi: se egli ha una condizione economica assai distante e svantaggiata rispetto a quella del coniuge collocatario, avrà diritto a un assegno perequativo per il tempo che il figlio minore trascorra insieme a lui.
In tal senso vanno sia una sentenza del 19 marzo 2014 che due successive pronunce, sempre del giudice meneghino, del 3 novembre 2014 e del 15 maggio 2015.
E l'orientamento è stato confermato anche dalla Corte d'Appello milanese, con un decreto dell'11 agosto 2014.
La ratio è quella di tentare di garantire al minore il soddisfacimento delle sue esigenze essenziali, in relazione al tenore di vita goduto.
L'obiettivo è quello di evitare che il minore si senta a proprio agio solo presso il collocatario e si allontani dall'altro genitore.
Ciò, del resto, potrebbe ben accadere laddove presso un genitore si abbia una casa grande, giochi, tv satellitare e cibo di qualità mentre presso l'altro non si abbia neanche la certezza di un tetto sotto cui stare.
Insomma: tollerare una situazione troppo sperequata tra i coniugi andrebbe in contrasto con il principio della bigenitorialità.
In ogni caso, è chiaro che il contributo economico dato dal coniuge più ricco a quello in maggiori difficoltà deve soddisfare esigenze specifiche ed evidenti.