di Lucia Izzo - L'automobilista che impatta contro la segnaletica stradale non correttamente posizionata deve essere risarcito.
E se nel contratto d'appalto, per espressa previsione contrattuale, la manutenzione è riservata all'impresa esecutrice di lavoro, il risarcimento grava su quest'ultima e non sull'Anas.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Campobasso con sentenza n. 284, depositata il 21 maggio 2015 (qui sotto allegata), accogliendo la domanda della ricorrente.
L'automobilista, mentre percorreva una superstrada a bordo del proprio veicolo, affrontava un tratto di strada interessato da lavori di manutenzione stradale e, in prossimità di una curva, impattava contro un segnale temporaneo di lavori in corso collocato in maniera inappropriata sull'area destinata alla circolazione.
La ricorrente evidenzia che il segnalamento di cantiere stradale temporaneo era posizionato sull'area destinata alla circolazione e non sulla corsia di emergenza o sulla banchina come sarebbe stato opportuno secondo le disposizioni del Codice della Strada.
Dinnanzi al giudice, la donna ricorre contro l'Anas per il risarcimento dei danni provocati dallo scontro sullo specchietto e sul parafango dell'autovettura.
Il giudice di Pace accoglie la domanda attorea, precisando che nel caso di specie si è di fronte ad un'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, ossia una situazione di pericolo caratterizzata "dal lato oggettivo, dalla non visibilità, e dal lato soggettivo dalla non prevedibilità ovvero dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo e di conseguenza evitarlo".
Come argomentato dalla Cassazione in situazioni equiparabili, la prova circa la sussistenza dell'illecito causato dall'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, non può essere offerta dal danneggiato, il quale subirebbe un aggravamento della sua posizione a fronte di un ingiustificato privilegio per la P.A.
Nel verificare la responsabilità in caso di pericolo stradale non segnalato, il giudice deve non solo valutare la prevedibilità del pericolo quanto alla condotta del conducente, ma accertare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente che abbia avuto la condotta omissiva colposa della P.A. nella produzione del sinistro. Quest'ultima ha il dovere di adottare tutte le misure idonee per evitare che al guidatore venga arrecato in danno.
Nel caso di specie, le risultanze probatorie hanno confermato quanto sostenuto dall'attrice circa l'insidia, "ovvero è emerso che sul tratto di strada in questione era presente la segnaletica del cantiere stradale posta sulla corsia di marcia (...) pertanto occupando parte della carreggiata, e tenuto conto che la strada in questione era a doppio senso di marcia, non era possibile evitare l'impatto, nonostante la diligenza della conducente".
Il giudice ha ritenuto pertanto meritevole d'accoglimento la domanda concedendo un risarcimento danni pari a 600,00 euro come da preventivo depositato in atti.
Non è però l'Anas che dovrà risarcire la donna, poiché è valida la domanda di manleva proposta dalla convenuta: sarà dunque l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, in solido con la propria assicurazione, a dover pagare i danni relativamente alla causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c., "per non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti sul piano viario, poiché essendone la custode aveva il pieno dovere di rimuovere l'ostacolo, anche al fine di evitare situazioni di pericolo".
Giudice di Pace Campobasso, sent. 284/2015