di Lucia Izzo - È tenuto al pagamento del contributo al servizio sanitario nazionale il coniuge separato che percepisce l'assegno a titolo di mantenimento. L'art. 31 della legge n. 41/1986 prevede l'assoggettamento al tributo di tutti i redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente, ivi compreso dunque il reddito derivante dall'assgno di mantenimento ex art. 156 c.c., riconducibile alla categoria dei "redditi diversi".
Lo ha previsto la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza n. 22217/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso presentato da una contribuente.
La donna ricorreva sia dinnanzi alla CTP di Roma che alla CTR del Lazio contro la cartella di pagamento per recupero del contributo al servizio sanitario nazionale come previsto dall'art. 31 della legge 41/1986.
Tuttavia, dopo un rigetto da parte del CTP, la CTR adita precisava che l'obbligazione tributaria a carico della ricorrente, derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione, era del tutto distinta da quella gravante su quest'ultimo.
Nonostante la ricorrente lamenti che la CTR abbia erroneamente ritenuto assoggettabile al Contributo Servizio Sanitario Nazionale l'assegno di mantenimento percepito dal coniuge, assumendo violato il divieto di doppia imposizione previsto dalla legge, i giudici di legittimità ritengono infondato il ricorso.
Oltre all'inammissibilità del ricorso per non aver la donna correttamente precisato i vizi denunziati ex art. 360 c.p.c., la Corte afferma che il reddito percepito quale assegno di mantenimento percepito ex art. 156 c.c. è assoggettabile al CSSN.
Non si configura alcuna doppia imposizione vista "la diversa natura del reddito da lavoro dipendente percepito dal coniuge della contribuente rispetto a quello derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento della ricorrente, che costituisce per il coniuge erogante onere deducibile":
Questa deducibilità dell'assegno escluse ogni profilo di duplicazione dell'imposizione.
Per gli Ermellini è comunque diverso il presupposto impositivo, costituito da un lato "nella percezione di un reddito da lavoro dipendente e nell'altro dalla percezione di un reddito riconducibile ai c.d. redditi diversi".
Irrilevante il fatto che la provvista per il pagamento dell'assegno suddetto derivi in tutto in parte dal reddito da lavoro dipendente (o altri eventuali redditi) del coniuge della contribuente.
Il ricorso va pertanto respinto.
Cass., sezione tributaria civile, sent. 22217/2015