Ammenda per il compratore di un furgone contraffatto per fini delittuosi che avrebbe dovuto sospettare circa la 'trasparenza' della'ffare

di Lucia Izzo - L'acquirente che, nonostante le condizioni sospette di vendita, non si adopera con la dovuta diligenza per accertare la legittima provenienza delle cose che acquista è responsabile del reato di incauto acquisto sanzionato dall'art. 712 c.p. e per tali motivi sanzionato.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 43929/2015 (qui sotto allegata) decidendo sul ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Velletri alla pena di 2.000 € di ammenda poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 712 c.p. a causa dell'incauto acquisto di un furgone.


Nonostante la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare che il furgone fosse di provenienza delittuosa, per essere stato alterato il telaio e sostituite le targhe originali, il Tribunale considerava comunque l'acquirente colpevole per non aver essersi accertato diligentemente della legittima provenienza del mezzo: diversi elementi avrebbero potuto ingenerare il sospetto della non "trasparenza" dell'operazione ad esempio le condizioni del mezzo, il prezzo di vendita e le condizioni dell'offerente.

Tale omissione integrava negligenza, impudenza e/o imperizia, sostanziandosi nella colpa, elemento psicologico che costituisce il reato di c.d. incauto acquisto.


Non convincono le censure sollevate dall'uomo dinnanzi ai giudici di legittimità, ossia che la mancata prova dell'elemento oggettivo del reato inizialmente ascrittogli (riciclaggio) avrebbe escluso anche il reato di incauto acquisto.

Precisano gli Ermellini che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce".


Il reato di cui è causa, sussisterebbe ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

Per la Cassazione, nel caso di specie tale sospetto avrebbe dovuto esserci: il ricorrente avrebbe infatti acquistato il mezzo non presso una concessionaria ufficiale, un autosalone o persona di fiducia, ma tramite un meccanico conosciuto occasionalmente, del quale ignorava persino il cognome, che lo avrebbe poi messo in contatto con il venditore/proprietario (a sua volta sconosciuto); l'acquisto veniva successivamente perfezionato visionando la documentazione (carta di circolazione e certificato di proprietà) tramite fotocopie e non in originale.


In aggiunta, il ricorrente avrebbe potuto accorgersi della contraffazione del telaio controllando se la sequenza identificativa corrispondesse a quella riportata sulla carta di circolazione, cosa che aveva omesso di fare: per la Cassazione, la manomissione sarebbe stata "percepibile anche da una persona non esperta del settore" viste le chiari anomalie emerse dagli atti probatori.

Inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente a pagare le spese del procedimento nonché una somma a titolo di sanzione pecuniaria.

Vedi anche: Il reato di incauto acquisto

Cass., II sezione penale, sent. 43929/2015

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