Nel caso di specie, ad essere stata impugnata dinanzi ai giudici di legittimità è una sentenza con la quale il giudice del merito aveva revocato un fallimento, rilevando la nullità del relativo procedimento.
Alla base della decisione vi era la circostanza che il cancelliere, nell'indicare la data di avvenuta consegna tramite pec del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, aveva annotato che della notifica al debitore non vi era in realtà certezza.
Per la Corte di Appello, quindi, sarebbe stato violato l'articolo 15 della legge fallimentare, in presunto difetto della ricevuta telematica attestante l'avvenuta consegna del messaggio.
Ma la curatela del fallimento non ci sta e ricorre in Cassazione.
Ed ecco quindi che la Corte ha avuto modo di fare chiarezza in materia, precisando che, in realtà, nel processo telematico la relata di notifica non è redatta dal cancelliere ma direttamente dal sistema informativo per le esecuzioni civili individuali e concorsuali: il Siecic.
I messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata, oltretutto, sono caratterizzati da un'evidente tipicità e sono configurati secondo logiche di certezza. Essi, insomma, non possono "subire alcuna degradazione di efficacia sulla base di elementi annotativi che esprimano un qualsivoglia assunto valutativo e soggettivo di contraddittorietà".
La decisione della Corte di appello va quindi cassata: in presenza della ricevuta telematica e della ricevuta di avvenuta consegna, la notifica telematica deve infatti ritenersi perfezionata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 22352/2015