di Marina Crisafi - Può l'iniziale di una parola seguita da puntini sospensivi integrare il reato di ingiuria? Per la Cassazione sì, se il contesto in cui è stata espressa mostra inequivocabilmente l'intento offensivo. È quanto ha affermato il Palazzaccio, con la sentenza n. 44145/2015 depositata ieri (qui sotto allegata) in una vicenda tra due ex coniugi, i quali continuavano ad avere rapporti conflittuali, culminati, in una delle tante liti, con l'invio di un sms da parte dell'uomo con su scritto "stai attenta a quello che fai tu b…".
Sentendosi additata come donna di malaffare l'ex lo ha trascinato in tribunale per sentirlo condannare per il reato di ingiuria.
L'uomo però non ci sta e sostiene che una lettera dell'alfabeto seguita dai puntini di sospensione, anche se inserita in un contesto letterale non amichevole non può avere la valenza ingiuriosa richiesta dall'art. 594 c.p. Anche perché, ci prova, alla lettera "b" può attribuirsi, qualsiasi possibile espressione, come "bigotta, "balena", "becera", "brutta", ecc. Ma la tesi non regge minimamente davanti al giudice d'appello che ha evidenziato come "tutti i termini indicati dal difensore quali possibili epiteti alternativi a quello di "buttana" individuato dal giudice di primo grado, sono chiaramente offensivi - e non fanno altro che confermare - l'intenzione ingiuriosa dell'imputato nei confronti della persona offesa".
E la quinta sezione penale della S.C. conferma dando ragione alle "percezioni" della donna.
È chiaro infatti per i giudici che anche se solo con una lettera seguita da puntini sospensivi, l'uomo intendesse rivolgere un'ingiuria all'ex, "considerato che tale lettera si inseriva alla fine di una frase, indubbiamente non amichevole, in relazione ai rapporti conflittuali esistenti tra i due, non smentiti dallo stesso imputato".
Del resto, ha affermato la Cassazione, è stato più volte evidenziato che "nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale, occorre avere riguardo al contesto nel quale essa è inserita e a tale principio si sono correttamente attenuti i giudici di merito". Per cui, al fine dell'integrazione dell'ingiuria, "non è indispensabile che il termine offensivo sia compiutamente trascritto o pronunciato, essendo sufficiente che esso sia inequivocamente sottinteso e percepito nel suo contenuto ingiurioso, nel contesto di riferimento".
I puntini sospensivi, pertanto, non valgono a salvare l'uomo dal reato, dato che il termine "maliziosamente non compiutamente espresso", risulta proferito con atteggiamento oppositivo ed intenzione tutt'altro che elogiativa, identificabile dunque come offesa e integrando il delitto di ingiuria.
Cassazione, sentenza n. 44145/2015