di Marina Crisafi - Chi l'ha detto che un professionista non possa offrire i propri servigi senza farsi pagare? Soprattutto se a fruire delle prestazioni professionali sono parenti e amici e il fisco, in tal caso, non può certo inventare redditi o compensi che non esistono.
È questo, per sommi capi, il contenuto della sentenza n. 21972/2015, depositata il 28 ottobre scorso (qui sotto allegata) con la quale la sezione tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la decisione della Ctr Campania emessa nei confronti di un consulente fiscale che non aveva emesso fatture per una settantina di clienti, in quanto aveva prestato la propria opera gratuitamente.
Il fisco invece emetteva avviso di accertamento chiedendo all'uomo di pagare imposte, sanzioni e interessi ritenendo impossibile che l'attività erogata non fosse affatto remunerata.
Accolte in primo grado, le ragioni dell'ufficio però venivano respinte dalla Ctr, in quanto i giudici tributari ritenevano che "a fronte di una corretta contabilità tenuta dal contribuente - fosse giustificata - l'asserita gratuità dell'opera svolta in favore dei 71 soggetti, peraltro indicati dallo stesso contribuente" in considerazione sia dei legami di parentela e amicizia esistenti sia del fatto che la maggior parte di tali soggetti erano soci di società di persone, la cui contabilità era già affidata al professionista stesso, per cui qualsiasi pagamento era da farsi rientrare in quelli già corrisposti dalla società di appartenenza.
Il Fisco non ci sta e adisce la Cassazione, ma gli Ermellini rispondono picche, e accolgono le tesi d'appello dando ragione al consulente.
Per la S.C., infatti, quelle dell'ufficio erariale sono "mere supposizioni" mentre la Ctr con motivazione "congrua e non contraddittoria" ha ritenuto plausibile "la gratuità dell'opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello corrisposto dalla società di appartenenza". Per di più la prestazione gratuita è giustificata dalla circostanza "accertata oltre che pacifica", che l'attività svolta in loro favore riguardava soltanto "l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata "all'incremento della clientela". In buona sostanza, la semplicità delle prestazioni erogate rende ancora più verosimile la tesi della loro gratuità. Per cui nulla deve il contribuente.
Cassazione, sentenza n. 21972/2015