di Lucia Izzo - Il sindaco non può ordinare al gestore del servizio idrico di riallacciare la fornitura agli utenti morosi: si tratterebbe di uno sviamento di potere in quanto il Comune è estraneo al rapporto contrattuale gestore - utente.
Lo ha stabilito il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, nella sentenza n. 711/2015 (qui sotto allegata) facente parte di un gruppo di provvedimento analoghi con cui il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso della società Acea Ato 5.
La s.p.a. attrice, gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale-Frosinone, impugna l'ordinanza del Sindaco di Cassino con cui il primo cittadino ha ingiunto il ripristino immediato dell'erogazione dell'acqua in favore dell'utenza domestica di alcuni cittadini.
La sospensione della fornitura di acqua era avvenuta, tuttavia, dopo ripetuti solleciti e preavvisi, a seguito della situazione di grave morosità degli utenti (con debiti fino a 20mila euro).
La ricorrente sostiene violato l'art. 50, comma 5 del Testo unico degli enti locali (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) poiché le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere emesse dal Sindaco per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, pericoli mancanti nel caso de quo, in cui si sarebbero tutelati esclusivamente gli interessi dell'utente privato.
Il Comune sostiene, invece, che la società non avrebbe potuto procedere al distacco completo della fornitura, ma, al più, a ridurre il flusso, e fa riferimento nell'ordinanza impugnata ad "aspetti di natura socio-assistenziale".
I giudici del TAR, nel ritenere fondata la censura proposta dalla società, confermano il difetto dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L.: il sindaco non avrebbe potuto utilizzare tale strumento per intervenire vietando al gestore del servizio idrico l'interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi.
Come affermato da precedente giurisprudenza, si realizza un palese sviamento di potere che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire al medesimo gestore di azionare di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale.
Per il TAR, all'autorità comunale non può riconoscersi alcun ruolo nello svolgimento del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il destinatario della fornitura idrica, tantomeno in ordine al suo sviluppo contrattuale.
Se si volesse, comunque, ipotizzare sul punto una sorta di "dinamica di rapporti" tra autorità comunale e gestore del servizio, lo strumento amministrativo legittimamente utilizzabile non sarebbe l'ordinanza ex art. 50 citata, che, in carenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza, risulta essere del tutto sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere.
Accolto il ricorso, annullata l'ordinanza sindacale con esso impugnata e condannato il comune di Cassino al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
TAR Latina, sent. 711/2015