Commistione nel codice civile tra 'manutenzione' e 'riparazione'. Si guardino l'essenza e la natura dell'opera

di Lucia Izzo - L'art. 1006 c.c. riguardante le "riparazioni" va letto in coordinato con quanto stabilito dagli artt. 1004 e 1005 c.c.: pertanto, non saranno soltanto le spese per le "riparazioni", ma anche quelle della "manutenzione" ordinaria che potranno essere eseguite dall'usufruttuario a proprie spese e successivamente rimborsate dal nudo proprietario alla fine dell'usufrutto

Appare evidente che il legislatore ha operato una commistione di tali termini nella disciplina relativa al rimborso delle riparazioni eseguite dall'usufruttuario, rimborso che andrà effettuato, come disciplinato dalla norma, solo al termine del rapporto


Lo chiarisce la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 22703/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso presentato da un nudo proprietario a cui i giudici di merito avevano addossato le spese di manutenzione straordinaria del'immobile concesso in usufrutto alla sorella in pendenza dell'usufrutto


Per i giudici la domanda di rimborso era da considerarsi fondata poiché riferita alle spese di manutenzione straordinaria, non ricomprese nell'art. 1006 c.c. e pertanto a carico del nudo proprietario. Si aggiungeva anche che l'eccezione di inammissibilità doveva considerarsi tardiva e inammissibile essendo stata sollevata solo in sede di gravame. 


Gli Ermellini, concordemente alle censure sollevate dal ricorrente, evidenziano la commistione effettuata dal codice civile tra i termini "manutenzione" e "riparazione", rinvenibile dalla lettura coordinata degli artt. 1004, 1005 e 1006 c.c. 

L'art. 1004 in particolare onera (al primo comma) l'usufruttuario della "manutenzione ordinaria" e pone poi a carico del medesimo usufruttuario (secondo comma) le "riparazioni straordinarie" rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. 


Ciò che rileva ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell'usufruttuario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma l'essenza e la natura dell'opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, poiché solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari.

Ha errato la Corte d'Appello nel ritenere che l'art. 1006 si riferisca alle sole spese di riparazione con esclusione di quelle di manutenzione straordinaria, liquidate dal giudice di primo grado in favore dell'usufruttuario. 


Inoltre, le spese poste a carico del nudo proprietario vanno rimborsate all'usufruttuario solo al termine dell'usufrutto, quindi prima di tale momento costui è carente di azione. 

Si tratta di una condizione dell'azione la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, pertanto l'allegazione difensiva è volta a sollecitare il potere del giudice di procedere d'ufficio al relativo rilievo, con la conseguenza che, in materia non si rendono applicabili le preclusioni previste dal codice di rito per la proposizione delle eccezioni in senso stretto.


La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello. 

Cass., II sez. civile, sent. 22703/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: