di Lucia Izzo - È punito ai sensi dell'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) il vicino che lancia dal suo balcone rifiuti nel giardino dell'inquilino che abita al piano di sotto. Non può essergli concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante sia incensurato, se a suo carico pendono procedimenti analoghi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 44458/2015 (qui sotto allegata) su ricorso di un uomo condannato al pagamento di un'ammenda per aver gettato ripetutamente rifiuti all'interno del giardino del vicino.
Il ricorrente contesta dinnanzi al giudice di legittimità l'attendibilità della testimonianza resa dalla parte offesa, interessata, secondo la difesa, unicamente a ottenere la condanna del ricorrente per percepire il risarcimento dei danni richiesto.
L'art. 674 del codice penale, punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".
I giudici del Palazzaccio evidenziano che dalla testimonianza è emerso che l'imputato occupava un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello dell'offeso, nel medesimo condominio, e veniva più volte personalmente sorpreso a lanciare oggetti di ogni tipo, tra cui una bottiglia, fino a far diventare il giardino sottostante un vero e proprio ricettacolo di rifiuti.
Sulla base di tali dichiarazioni e delle fotografie riversate in atti, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata.
Per gli Ermellini, il giudice può legittimamente porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato le dichiarazioni della persona offesa, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Nel caso di specie il giudice ha effettuato un opportuno riscontro in tal senso e ha altresì evidenziato la natura di reato di pericolo della fattispecie contestata, sufficientemente integrata dal fatto che la cosa gettata o versata sia idonea a produrre uno degli effetti previsti; non è tuttavia necessario provare che tali effetti si siano effettivamente verificati (quindi offendere, molestare o imbrattare).
Neppure può essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dal ricorrente, nonostante costui evidenzi di essere incensurato: il beneficio, precisano i giudici di Cassazione, non deriva come effetto automatico dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale.
Un contrario convincimento può essere giustificato non solo dal comportamento processuale dell'imputato, ma anche tenendo conto dei suoi precedenti giudiziari in cui rientrano i procedimenti pendenti.
In pratica, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini, si desume dai precedenti giudiziari ancorché non definitivi.
Nel caso di specie, nonostante fosse incensurato, l'imputato non offre garanzie sufficienti in merito alla sua futura astensione dalla commissione di altri reati: questo non solo in quanto gli episodi di cui è accusato sono stati reiterati, ma addirittura per il fatto che nei suoi confronti risultano pendenti altre iniziative giudiziarie analoghe.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassazione, sentenza n. 44458/2015