di Lucia Izzo - Sono validi gli atti di accertamento emessi prima della pronuncia 37/2015 della Corte Costituzionale dai dirigenti carenti di potere. E' questo quanto affermato dalla sezione tributaria civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22810/2015 (qui sotto allegata), ha confermato la validità degli atti firmati da un direttore provinciale che aveva assunto la propria posizione dirigenziale senza i requisiti previsti per legge.
Nella vicenda portata alla sua attenzione, il Palazzaccio ha respinto il ricorso di una s.n.c., destinataria di diversi avvisi di accertamento, volto a far emergere una carenza di potere che avrebbe determinato la nullità dei gradi di giudizio di merito e delle relative pronunce ai sensi della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.
In particolare tutti gli atti tributari ed i conseguenti atti processuali, evidenzia la difesa, erano stati sottoscritti da un funzionato dell'Agenzia delle Entrate carente di potere: il direttore provinciale (delegante), si sostiene, avrebbe assunto la sua posizione senza aver superato le procedure di accesso alla dirigenza necessarie per legge.
Gli Ermellini rilevano l'inammissibilità del motivo di ricorso poiché, in primis, tale nullità non era stata eccepita in uno stadio precedente del processo, risultando quindi preclusa allo stato degli atti; inoltre, il motivo sarebbe affetto da eccessiva genericità riguardo al presupposto di fatto.
Nonostante tale inammissibilità, la Corte di Cassazione reputa di dover ugualmente affrontare la questione giuridica sottostante, in modo da fornire un chiarimento circa il tema assai discusso della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti (capi di ufficio o delegati) la cui qualifica dirigenziale risulta illegittimamente conseguita.
Sul tema, è intervenuta la notoria sentenza n. 37 del 2015 con cui la Corte Costituzionale ha sancito la necessità che il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previa procedura di pubblico concorso, necessario anche per gli inquadramenti di dipendenti già in servizio o per i passaggi a fasce funzionali superiori (leggi: "Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti di fiducia'").
Molti hanno interpretato la decisione confidando nel travolgimento degli atti tributari anteriormente sottoscritti da soggetti privi della qualifica dirigenziale, ottenuta non in conformità alla legge, o da essi delegati.
Contrariamente, la Cassazione ha precisato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c. e nell'interesse della legge che "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973 art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o da altro 'impiegato della carriera direttiva da lui delegato', senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni".
Tenendo presente l'evoluzione legislativa e ordinamentale, la norma suddetta precisa che sono impiegati della carriera direttiva, "i 'funzionari di area terza' di cui al contratto del comparto agenzia fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005".
In questo modo, la norma individua "l'agente capace di manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti".
Poiché la materia tributaria è governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, non occorrendo che ai fini della validità di tali atti i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, "ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 dalla Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati" (ossia soggetti idonei ex art. 42 d.P.R. 600/1973), "non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale" attribuita per effetto della disposizione di cui art. 8 comma 24 d.l. 16/2012 che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i vizi intrinseci del ricorso, gli accertamenti sarebbe dovuti essere ugualmente ritenuti legittimi poiché relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.
Cass., sezione tributaria, n. 22810/2015