di Lucia Izzo - Il risarcimento del danno provocato ad una vettura a causa dell'impatto con un animale selvatico sulla strada, è a carico dell'ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 22886/2015 (qui sotto allegata), che ha confermato la condanna a carico della Regione Toscana e della Provincia di Siena al risarcimento danno nei confronti di un automobilista, a causa dell'impatto avvenuto con un capriolo sbucato improvvisamente dal lato della strada.
Hanno fatto bene i giudici di merito (Giudice di Pace e Tribunale) a condannare gli enti al risarcimento, oltre interessi legali e spese di lite, in quanto era risultato che, sulla strada teatro del sinistro, nessuna delle Amministrazioni convenute aveva fatto installare la dovuta segnalazione di pericolo attestante il probabile attraversamento di animali selvatici, tanto più necessaria in quanto nella zona vi erano due aree di ripopolamento della fauna selvatica.
Il danno causato dalla fauna selvatica, precisano gli Ermellini, non è risarcibile in base alle regole di cui all'art. 2052 c.c., non applicabili in considerazione della natura stessa degli animali selvatici; vanno applicate le regole generali dell'art. 2043 c.c., le quali presuppongono l'individuazione di un concerto comportamento colposo da ascrivere all'ente pubblico. Tale comportamento può consistere, tra l'altro, anche nell'omessa collocazione di adeguata segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della sussistenza del relativo pericolo.
Per quanto riguarda il concreto riparto delle singole responsabilità tra gli enti, la giurisprudenza più recente ha chiarito che va seguito un criterio di effettività, individuando l'Ente (Regione, Provincia, Parco, Federazione, Associazione, etc.) che concretamente esercita, nel caso concreto, i poteri di amministrazione del territorio e gestione della relativa fauna, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino.
Non occorre stabilire un astratto riparto di compiti e responsabilità, quanto piuttosto analizzare la legislazione positiva, anche regionale, per valutare se e quali poteri la Regione abbia delegato alle Province e in quali limiti tale delega consenta di imputare l'intera responsabilità all'ente territoriale inferiore.
L'attribuzione dei poteri e delle responsabilità all'ente territorialmente inferiore, in quanto tale più vicino (almeno in teoria) alle esigenze dei cittadini, trova oggi un ancoraggio Costituzionale nell'art. 118 che riconosce il principio di sussidiarietà.
La titolarità di tali poteri, chiariscono i giudici, deve svolgersi in una direzione "biunivoca" non solo verso gli animali, l'ambiente e l'ecosistema, ma anche nei confronti dei soggetti, come gli utenti della strada che possono subire potenzialmente danno per gli imprevedibili comportamenti della fauna selvatica.
Nel caso di specie si evince che le Province toscane sono state rese titolari di poteri assai significativi in tema di protezione e gestione della fauna selvatica; inoltre, la Regione e la Provincia erano tenute a segnalare al Comune, che aveva la gestione, custodia e manutenzione della strada, la presenza della fauna selvatica e la necessità di collocare l'apposito segnale.
Si precisa, infine, che la Regione, nel caso di specie, non può dolersi dell'addebito di responsabilità effettuato: la sentenza resa dal Giudice di Pace nei suoi confronti è divenuta irrevocabile in quanto non appellata tempestivamente. Infatti, unica ricorrente in Cassazione è stata la Provincia, condannata al pagamento delle spese di giudicio a causa del rigetto del ricorso.
Cass., III sez. civ., sent. 22886/2015