di Marina Crisafi - Nel codice di procedura penale i due difensori che assistono la parte costituiscono un unico soggetto processuale, per cui l'avviso dato ad uno dei due va bene anche per l'altro. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con la recente sentenza n. 44670/2015 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un imputato di rapina aggravata avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che applicava la misura cautelare della custodia in carcere.
L'uomo invocava l'intervento della S.C. per ottenere l'annullamento del provvedimento poiché ad uno dei due difensori di fiducia, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non era stato dato avviso della fissazione dell'udienza.
Ma per il Palazzaccio il ricorso non è fondato.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui, da ultimo, n. 39060/2009), i giudici di legittimità hanno precisato che quando l'imputato è assistito da due difensori l'omissione dell'avviso della data di udienza ad uno dei due determina una nullità a regime intermedio, che va eccepita "a opera dell'altro difensore" (al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari e prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti)". Entrambi, infatti, hanno sottolineato da piazza Cavour costituiscono il "difensore", di cui tratta il titolo VII del Libro I del codice di procedura penale, ossia "un unico soggetto processuale, che si contrappone in tale unitarietà, agli altri soggetti e segnatamente al pubblico ministero".
Per cui, l'avviso dato ad uno dei due è sufficiente e in conseguenza non potrà parlarsi di "assenza della difesa" per il mancato avviso all'altro difensore che è come se fosse "formalmente presente".
Grava, infatti, hanno chiosato gli Ermellini, su entrambi i difensori un "dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento" e un "reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio del diritto di difesa". In definitiva, quindi, ricorso rigettato e imputato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Cassazione, sentenza n. 44670/2015