di Valeria Zeppilli - Il fatto di cedere la casa coniugale alla ex moglie, in virtù degli accordi di separazione, non fa decadere il marito dalle agevolazioni fiscali cd. prima casa.
Almeno sotto questo punto di vista, i contribuenti (e gli ex mariti!) possono tirare un sospiro di sollievo.
Ad aver affrontato la questione, proprio in questi giorni, è la sentenza della Corte di Cassazione numero 23225/2015, depositata il 13 novembre (qui sotto allegata).
Nel dettaglio, il protagonista della vicenda aveva acquistato da terzi, usufruendo della predetta agevolazione, l'immobile adibito a casa familiare.
Appena un anno dopo, però, lo aveva ceduto alla moglie, divenuta ex, affinché potesse essere destinato ad abitazione della prole, affidata alla donna in sede di separazione.
L'uomo, poi, non aveva proceduto ad acquistare un nuovo immobile entro l'anno.
Ricorrevano, in sostanza, tutti i requisiti affinché, astrattamente, l'alienazione dell'immobile acquistato in maniera agevolata potesse comportare la decadenza dell'agevolazione stessa.
Ma, per i giudici, il beneficio non va considerato perso.
Essi, infatti, rifacendosi a quanto già sancito con l'ordinanza numero 3753 del 18 febbraio 2014, hanno sancito che un'attribuzione al coniuge come quella in esame non costituisce alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa".
Essa costituisce, semmai, solo una forma di utilizzazione della casa volta a sistemare al meglio i rapporti tra i coniugi, sia pure in vista della cessazione della loro convivenza.
Insomma: l'immobile acquistato per essere destinato a casa familiare resta tale anche in sede di separazione e continua a soddisfare la primaria esigenza di conservazione dell'habitat familiare a tutela della prole.
Corte di cassazione testo sentenza numero 23225/2015