di Marina Crisafi - Il diritto all'astensione deve essere riconosciuto all'avvocato anche quando la sua partecipazione in udienza è facoltativa. A stabilirlo è la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 45158/2015, depositata l'11 novembre (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un imputato avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano per il mancato rinvio del processo nonostante il suo difensore avesse fatto pervenire l'adesione all'astensione proclamata dalle organizzazioni rappresentative di categoria. Il giudice respingeva la richiesta sull'assunto che "al processo camerale del giudizio abbreviato in appello non si applica la regola dettata dall'art. 420-ter, comma 5, del c.p.p. che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore".
Ma per piazza Cavour tale decisione, seppur in linea con la precedente giurisprudenza, è da intendersi superata dalla recente decisione delle sezioni unite (cfr. n. 15232/2015), secondo la quale "in tema di dichiarazione di adesione del difensore all'iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione determina la nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. C), c.p.p. che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi".
Dalla motivazione della sentenza emerge con evidenza, per gli Ermellini, che non vi è alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria o in via facoltativa. Conseguentemente, "il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l'esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell'udienza, purché il difensore comunichi - nelle forme e nei termini stabiliti - la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa".
La norma, hanno sentenziato dunque dal Palazzaccio, si riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore, ancorchè non obbligatoria. Del resto, se così non fosse "il diritto di astensione del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l'esercizio del proprio diritto e l'esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito".
Per cui sentenza annullata e senza rinvio.
Cassazione, sentenza n. 45158/2015