Contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali è possibile fare richiesta di riesame o proporre appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p.

Riesame e appello: cosa sono

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Il riesame e l'appello sono dei rimedi con cui si attiva il controllo da parte del giudice superiore dell'esercizio del potere cautelare. In particolare, l'art. 309 c.p.p. prevede il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva. L'art. 310 c.p.p. invece prevede la misura residuale dell'appello avverso le ordinanze non comprese nell'art. 309 c.p.p. ossia quelle di natura interdittiva.

I due rimedi non si sovrappongono poiché con l'appello si possono impugnare le ordinanze che non possono essere sottoposte a riesame. In questo modo c'è la possibilità di rimettere in discussione le misure cautelari, attraverso il semplice riesame dell'ordinanza che l'ha disposta o la sua devoluzione nei limiti dei motivi indicati nell'atto di appello.

Le decisioni della procedura di riesame e dell'appello sono ricorribili in Cassazione.

Riesame: chi può fare richiesta

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Il riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva custodiale (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiale (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora), può essere richiesto dall'imputato (o indagato) e dal suo difensore.

L'istanza di riesame della misura cautelare deve essere avanzata:

  • dall'imputato nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza che dispone la misura o dalla sua esecuzione;
  • dal difensore dell'imputato entro 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

Del resto è solo la difesa (imputato e difensore) ad avere interesse a dolersi dell'ordinanza che applica la misura cautelare.

Trattandosi di un mezzo di impugnazione che la legge riserva esclusivamente all'imputato/indagato e al suo difensore, il Tribunale competente a decidere non potrà applicare una misura cautelare più afflittiva di quella che è stata irrogata, potendo solo confermare quanto già statuito dal giudice competente.

Richiesta di riesame: termini

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I termini del procedimento di riesame sono brevi, per l'esigenza di definire quanto prima la misura cautelare in grado di comprimere diritti fondamentali della persona e perentori, ossia previsti a pena di perdita di efficacia della misura cautelare.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 309 c.p.p infatti, l'ordinanza che dispone la misura cautelare perde efficacia e "salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata":

  • se la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame non avviene nel termine di 5 giorni dalla richiesta;
  • se il dispositivo, ossia la decisione sulla richiesta di riesame non interviene nei 10 giorni successivi alla ricezione degli atti da parte del Tribunale;
  • se l'ordinanza del Tribunale, contenente la motivazione, non viene depositata nella cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili a 45 se la redazione della motivazione risulta complessa a causa della gravità dell'evento e il numero degli arrestati a cui è applicata la misura cautelare.

Richiesta di riesame: dove e come si presenta

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Il Tribunale competente a decidere è quello del luogo in cui ha sede la Corte d'Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del Giudice che ha emanato l'ordinanza.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p la richiesta di riesame può essere presentata personalmente o tramite l'incaricato della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Se a presentarla sono le parti private o il difensore costoro possono presentarla anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se questo è diverso da quello in cui è stato emanato il provvedimento, o davanti a un agente consolare all'estero.

Infine, sempre le parti e i difensori possono presentarla con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento. In questo caso la richiesta di riesame si considera proposta nel giorno di spedizione della raccomandata o del telegramma.

La presentazione della richiesta effettuata dalle parti private richiede l'autentica della firma apposta sull'atto da parte di un notaio, di persona autorizzata o del difensore.

Richiesta di riesame: aspetti procedurali

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Il Tribunale competente per il riesame, una volta ricevuta la richiesta chiede all'Autorità Giudiziaria procedente l'invio degli atti in base ai quali è stata adottata la misura (compresi eventuali elementi sopravvenuti a favore dell'indagato) entro 5 giorni.

Ai sensi del comma 6 art. 309 c.p.p: "Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione."

Fissata l'udienza deve esserne dato avviso almeno tre giorni prima, all'imputato, al suo difensore e al P.M presso il Tribunale del riesame o a quello che ha richiesto l'applicazione della misura se diverso. Fino all'udienza gli atti sono depositati in cancelleria e il difensore può esaminarli e farne copia.

Entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, l'imputato può chiedere formalmente il rinvio della data dell'udienza da 5 a 10 giorni se vi sono giustificati motivi, con conseguente e corrispondente slittamento dei termini per la decisione e per il deposito dell'ordinanza.

Dalla ricezione degli atti, il Tribunale ha 10 giorni per pronunciarsi con ordinanza sulla richiesta di riesame e depositare il provvedimento in cancelleria, a pena di perdita di inefficacia della misura. Il giudizio di riesame avviene in camera di consiglio art. 127 c.p.p in composizione collegiale.

Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza al posto del P.M del Tribunale del riesame.

Il Giudizio di riesame può terminare con:

  • la conferma "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso";
  • l'annullamento del provvedimento impugnato "se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa";
  • la riforma "in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati".

Appello cautelare: soggetti legittimati e natura

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L'appello cautelare è proponibile dal pubblico ministero, dall'imputato e dal suo difensore contro le ordinanze che dispongono misure cautelari che non possono essere sottoposte a riesame, come le misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).

In particolare il P.M può proporre appello nei confronti delle ordinanze del G.I.P che rigettano o accolgono in parte le sue richieste.

L'appello, diversamente dal riesame è un mezzo d'impugnazione devolutivo che come tale richiede l'enunciazione espressa dei motivi a pena di inammissibilità dell'atto con cui si propone. Attraverso l'indicazione precisa dei motivi si delimita il territorio decisionale del giudice. In sede di appello infatti non è consentito enunciare motivi nuovi nel corso dell'udienza né valutare un oggetto diverso rispetto a quello indicato nell'atto di impugnazione.

Appello devolutivo: aspetti procedurali

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Il comma 2 dell'art. 310 c.p.p. prevede che al giudizio di appello si applichino le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 309 c.p.p. Esso infatti deve esser proposto entro 10 giorni dalla notifica o esecuzione dell'ordinanza che si vuole appellare, presso la cancelleria del Tribunale in composizione collegiale, del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio del giudice che ha emanato l'ordinanza.

Presentato l'appello deve esserne dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al Tribunale il provvedimento appellato e gli atti su cui si fonda. Come per il riesame, fino al giorno dell'udienza gli atti restano in cancelleria e il difensore può esaminarli ed estrarne copia.

Appello cautelare: decisione

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Il Tribunale decide in camera di consiglio entro 20 giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, a meno che la stesura della motivazione non risulti particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In questi casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque i 45 giorni dalla decisione.

Il Tribunale in composizione collegiale, può:

  • dichiarare l'inammissibilità dell'appello, adottando quindi una decisione procedurale;
  • accogliere o rigettare l'appello nel merito.

Se con l'appello il Pubblico Ministero richiede una misura cautelare il Tribunale decide con ordinanza ma, nel rispetto del principio del favor rei, il provvedimento cautelare già applicato, più coercitivo rispetto a quello da applicare, resta sospeso fino a che la decisione non diventa definitiva.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

STUDIO LEGALE SERVADEI

LARIANO (ROMA)

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