Lo Stato non ha garantito il rispetto del diritto alla visita del padre accusato di stressare psicologicamente il figlio

di Lucia Izzo - Al padre deve essere consentito vedere il proprio figlio, perché la perizia psichiatrica effettuata dal Tribunale, che gli ha negato il diritto di visita, non è stata imparziale.

Una nuova decisione della Corte EDU evidenzia le carenze dei servizi sociali italiani che si ripercuotono sul rispetto delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo da parte del'Italia. 

Lo Stato non ha profuso gli sforzi necessari e sufficienti per garantire il rispetto del diritto alla visita del padre: nel caso Bondavalli c. Italia (n. 35532/12) del 17 novembre 2015 (qui sotto allegata), la sezione quarta della CEDU ha valutato la situazione di un padre italiano, separato dalla moglie psichiatra all'ASL, il cui figlio era stato affidato alla madre con la fissazione di appositi orari di visita.


Durante le visite, tuttavia, l'uomo aveva notato delle piccole lesioni sul corpo del bambino e aveva denunciato l'ex per presunti maltrattamenti subiti dal figlio. I servizi sociali locali, intervenuti per verificare la situazione, finivano per evidenziare che fosse in realtà il comportamento paranoico di agitazione e stress del padre a mettere in pericolo la stabilità emotiva del piccolo, poiché i maltrattamenti subiti dalla madre non erano stati provati. La perizia psicologica ordinata nei confronti dell'uomo confermava simili assunti, portando al divieto di qualunque contatto tra padre e figlio.


Ciononostante, il ricorrente si difendeva dinnanzi alle Corti italiane precisando che sia gli interventi dei servizi sociali sia la perizia svolta risultavano parziali visti i rapporti professionali dell'ex moglie, che lavorava nella stessa struttura amministrativa come psichiatra ed era ex collega del perito incaricato di analizzarlo.

Nonostante a sua volta il ricorrente avesse prodotto numerose perizie attestanti la mancanza di alcun problema psicologico, nonché le esplicita richiesta di un nuovo esame psicologico, ogni istanza veniva disattesa e l'uomo allontanato dal bambino. 


Nel decidere sul caso di specie, la Corte rammenta che l'art. 8 della Convenzione obbliga al rispetto della vita familiare e privata dell'individuo, impedendo ogni ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza non si renda necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 


I servizi sociali non hanno preso le misure idonee a instaurare una positiva relazione padre-figlio, prendendo sempre le parti della moglie ed aggravato il diritto di visita del ricorrente. Neppure il Tribunale ha controllato la regolarità del lavoro svolto dal servizi sociali. 


Lo Stato, infatti, non ha solo un'obbligazione negativa (non ingerenza) ma anche un'obbligazione positiva di far effettivamente rispettare la vita privata e familiare dell'individuo attraverso idonee misure tese ad avvicinare i genitori con la prole: per essere adeguate, tali misure dovranno attuarsi rapidamente in quanto il trascorrere del tempo può irrimediabilmente compromettere le relazioni tra genitori e figli. 

Siccome nel caso di specie risulta palese il conflitto di interessi causato dalla professione della moglie, che ha provocato interventi non imparziali delle strutture pubbliche, nel constatare questa situazione la giurisdizione italiana ha mancato di agire con la diligenza necessaria per evitare che all'uomo fosse concesso un diritto di visita molto limitato. 


Lo Stato non ha profuso gli sforzi necessari e sufficienti affinché venisse garantito il diritto di visita del padre, non proteggendo adeguatamente il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Pertanto è evidente una violazione dell'art. 8 della Convenzione e sarà incombenza delle autorità interne dello Stato riesaminare la richiesta del ricorrente, tenendo conto della situazione attuale del bambino e del suo interesse superiore. 

CEDU Bondavalli c. Italia (n. 35532/12)

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