Dott. Antonino Miceli - Il giudice non può pronunciarsi su quanto espresso come valutazione numerica dalla commissione di un concorso pubblico per titoli ed esami. Solo in caso di travisamento dei fatti, illogicità e non conformità ai criteri di valutazione previsti nel bando di concorso il giudice può disporre l'annullamento di graduatorie concorsuali pubbliche.
Così ha stabilito il TAR Lazio, con sentenza n. 9469 del 16/09/2015 (qui sotto allegata), pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto da un concorrente avverso la graduatoria degli idonei alla prova scritta dell'87esimo concorso pubblico per 236 posti di Allievi Marescialli della Guardia di Finanza per il 2015/2016.
Il TAR, dopo aver premesso che in ogni concorso pubblico, qualsiasi provvedimento seppur discrezionale della commissione esaminatrice deve essere motivato secondo quanto previsto dall'art. 3 legge n. 241/90 (elementi di fatto e ragioni giuridiche in sé della scelta operata), nel caso de quo, sostiene che il solo voto numerico è soddisfacente anche come "motivazione" del giudizio discrezionale adottato dalla Commissione.
In tal senso, i giudici richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (sentenza n. 1939 del 02/04/2012) secondo cui, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico, contiene in sé "la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti".
Tuttavia, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sul grado e specificità del giudizio di idoneità o inidoneità della commissione esaminatrice può avvenire solo ab externo, cioè in presenza di comportamenti in cui in concreto è evidente il travisamento di quanto espresso dal candidato nelle prove, oppure quando c'è violazione delle regole procedurali (mancanza del numero richiesto di componenti la commissione presenti e votanti, assenza di firme di componenti la commissione nel verbale di correzione elaborati, ecc.).
La valutazione della commissione, di per sé espressione di discrezionalità tecnica, non esprime solo l'idoneità del candidato ma anche sinteticamente, il superamento o meno del "limite minimo" valevole a superare le prove concorsuali.
Per questo, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite tra le parti.
Dott. Antonino Miceli - laureato presso Università Cattolica del Sacro Cuore - praticante abilitato
sentenza TAR Lazio n.9469 del 16/09/2015E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani