- Contratto nullo: quali effetti
- Conversione del contratto
- Quando può attuarsi la conversione del contratto
- Rinnovazione del contratto
Contratto nullo: quali effetti
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Se le parti hanno stipulato un contratto senza sapere dell'esistenza di cause di nullità, il contratto pur essendo nullo potrebbe produrre gli effetti di un contratto diverso a patto che sussistano i requisiti di sostanza e di forma per quest'ultimo richiesti.
Come ha infatti chiarito la Cassazione, non si può escludere "in linea di principio, la possibilità che negozi incontestabilmente ricondotti ad una determinata fattispecie legale, e ritenuti nulli per mancanza di taluno dei requisiti prescritti, siano reputati, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., idonei a produrre gli effetti di altre fattispecie, in quanto dotati dei relativi requisiti (...) la conversione comporta infatti una trasformazione-riduzione di quanto pattuito, volta al conseguimento di un risultato più limitato di quello originariamente avuto di mira dalle parti, ma conforme all'ipotetica volontà delle stesse" (cfr. Cass. n. 4760/2018).
Trattasi di un istituto che attua dal punto di vista pratico il principio di conservazione del contratto, subordinata però alla libertà delle parti.
Conversione del contratto
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Si parla in questi casi di "conversione del contratto" e la fattispecie è regolata dall'articolo 1424 del codice civile, secondo cui "Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità".
La conversione dunque si verifica solo se gli effetti del contratto valido sono conformi a quelli che le parti volevano ottenere attraverso la stipula del contratto nullo.Per la conversione del contratto infatti è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:
- l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello nel quale lo si vuole convertire;
- La manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.
Come chiarito però dalla cassazione nella pronuncia n. 6586/2018. "non è necessario l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 cod. civ., occorrendo, invece, la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento".
Quando può attuarsi la conversione del contratto
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Perché si possa attuare la conversione bisogna dunque verificare se le parti che hanno concluso il contratto (nel caso in cui fossero stati a conoscenza della causa di nullità) avrebbero comunque concluso un diverso contratto, che la legge considera valido.
Ed è questo l'aspetto più problematico dato che è necessario in via interpretativa indagare su una volontà ipotetica delle parti. In dottrina peraltro si è anche affermato che la conversione potrebbe operare a prescindere dalla volontà ipotetica delle parti nel caso in cui gli effetti giuridici prodotti dal diverso contratto porterebbero in modo accettabile al compimento degli obiettivi perseguiti dalle parti.
Insomma la coincidenza tra lo scopo prefisso dalle parti e gli effetti giuridici prodotti dal contratto convertito possono giustificare il mantenimento del contratto.
Rinnovazione del contratto
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Quando non è possibile la conversione (che non richiede una nuova manifestazione di volontà) le parti hanno comunque la possibilità di rinnovare il contratto rispettando le forme prescritte ed eliminando così la causa che ne aveva determinato la nullità.
Va detto però che se il contratto nullo convertito produce i suoi effetti sin dalla data della sua stipula, il contratto che viene rinnovato va considerato come un nuovo contratto e gli effetti si producono solo dalla data della rinnovazione.
La rinnovazione è un'azione che viene messa in atto nel rispetto dell'economia e che permette al contratto di produrre i suoi effetti, sanandone i vizi con efficacia ex tunc, ossia retroattivamente.