di Marina Crisafi - Se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, con la recente sentenza n. 11870/2015 (qui sotto allegata) che rappresenta una importante conferma dell'ormai direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore nel riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la moglie aveva sempre fatto la casalinga e la famiglia viveva con il solo reddito di lavoro dipendente proveniente dal marito, per cui la donna, in sede divorzile, sosteneva di "non essere in grado, in quanto impossidente e priva di lavoro", di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, denunciando invece che il marito, che nel frattempo era andato a vivere con una nuova compagna, dalla quale aveva avuto pure una figlia, era un "disoccupato" solo apparente. Avrebbe cioè simulato il suo collocamento a riposo, continuando in realtà a lavorare presso terzi e percependo anche l'indennità di disoccupazione, godendo dunque di una situazione economica certamente superiore alla sua e mantenendosi anche un'auto.
Ma i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, le danno torto. E la donna si rivolge allora alla Cassazione. Cadendo però dalla padella nella brace.
Per gli Ermellini, infatti, il ragionamento seguito dai giudici di merito è ineccepibile.
La donna non ha fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio né ha dimostrato adeguatamente, aldilà di mere asserzioni, la convivenza del marito con la nuova compagna, essendo invece provati sia il deterioramento della condizione economica dell'uomo, aggravata dalla nascita di una figlia, sia il suo stato di disoccupazione, derivante dalla perdita del lavoro a causa di una contestazione disciplinare.
Senza contare altresì che, per contro, la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, esercitando attività sia pure in maniera saltuaria, di cui peraltro non aveva dimostrato né la natura né gli emolumenti derivanti.
Per cui correttamente i giudici di merito hanno concluso per l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale. È vero infatti hanno affermato dal Palazzaccio che l'art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto" ma la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta "tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Inoltre, nell'ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l'assegno, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali ha aggiunto la S.C. "assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo".
Per cui, per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore".
E in tale contesto, i giudici non hanno avuto bisogno di disporre accertamenti d'ufficio (peraltro affidati alla loro discrezionalità) attraverso la polizia tributaria, per indagare sui redditi dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, ritenendo raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno alla moglie, sia in virtù dei riscontri forniti dall'ex marito, che della totale carenza di dimostrazione da parte della donna dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per cui, in definitiva, il ricorso è rigettato e la donna può dire addio al mantenimento.
Cassazione, sentenza n. 11870/2015