Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al giudizio.
In tal senso, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si può fare riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 23682/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso diun proprietario che aveva chiesto ai giudici di merito di dichiararsi l'inesistenza della servitù di passo attraverso la sua proprietà.
Tuttavia, nei precedenti giudizi, Tribunale e Corte d'Appello stabilivano che il tratto di terreno in esame fosse, in realtà, proprietà del convenuto.
La consulenza disposta in sede di gravame aveva rilevato l'impossibilità di ricostruire in loco il frazionamento a suo tempo richiamato negli atti di provenienza ed allegato agli stessi, a causa delle intervenute modificazioni dei luoghi nell'arco di 40 anni.
Pertanto, i giudici avevano considerato maggiormente attendibili gli accertamenti peritali rispetto alle dichiarazioni testimoniali, stabilendo che quanto emerso dalle mappe catastali fosse la più vicina rappresentazione della volontà delle parti espressa in atto.
Di contrario avviso gli Ermellini, che evidenziano il carattere sussidiario delle indicazioni catastali, rendendosi necessaria da parte dei magistrati una verifica ampia che tenga conto di tutti i mezzi probatori acquisiti al processo.
Le risultanze catastali sono state privilegiate erroneamente, in quanto la relativa rappresentazione evidenziava un contrasto con quanto emerso dai frazionamenti allegati e richiamati nei rogiti di acquisto, i quali invece indicavano un'estensione dei terreni diversa.
I giudici hanno sbagliato a giustificare tale scelta affermando che non sarebbe stato possibile dare rilievo ai frazionamenti a causa della mutata situazione dei luoghi, della irreperibilità dei capisaldi a suo tempo utilizzati e della impossibilita di ricostruirli.
In aggiunta, non sono state debitamente esaminate e valutate le risultanze testimoniali che avrebbero potuto (e dovuto) integrare l'indagine dell'ausiliario nella determinazione del confine e nell'esatta estensione dei fondi.
Parola al giudice del rinvio, che dovrà adeguarsi ai principi espressi dalla Corte e procedere alle dovute verifiche.
Cass., II sez. civ., sent. 23682/2015