di Lucia Izzo - È inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato dal condomino moroso che si sia visto sospendere la fornitura idrica dal condominio.
La modifica intervenuta sull'art. 63 disp. att. c.c. consente all'amministratore condominiale, in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice, di sospendere il condomino, moroso nel pagamento dei contributi per oltre un semestre, dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
La nuova previsione normativa ha eliminato l'inciso "ove il regolamento lo consenta", pertanto l'esercizio di tale potere configura un potere-dovere dell'amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell'impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso.
Per il Tribunale di Modena, sentenza 5 giugno 2015 (qui sotto allegata), giudice Giuseppe Pagliani, non merita accoglimento il ricorso d'urgenza presentato dal condomino per ottenere "l'immediato ripristino dell'erogazione della fornitura d'acqua".
Numerosi i profili di infondatezza che inficiano la domanda, tanto da far scattare la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, applicabile anche ai provvedimenti cautelari: non ricorrono, infatti, validi presupposti per una pronuncia, mancando gli elementi di prova in ordine al presunto danno lamentato nel ricorso.
Il condomino, infatti, non può dolersi dello "spoglio" non essendo il servizio di rete idrica, di per sé, oggetto di possesso ed oltretutto il ricorrente non indica, non tanto le conclusioni, ma nemmeno gli estremi della successiva causa di merito che intende instaurare, difettando la richiesta del carattere di strumentalità rispetto all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo (nella causa di merito), di cui si intende assicurare la fruttuosità.
Per tali ragioni il Tribunale condanna il ricorrente a corrispondere al condominio una somma equitativamente determinata pari a 3.000 euro.
Nonostante tale illegittimità "assorba" le rimanenti doglianze, il giudice evidenzia che il potere del condominio di sospensione della rete idrica rientra pienamente nel potere-dovere riconosciuto dalla legge all'amministratore a seguito delle modifiche legislative intervenute: laddove si protragga la morosità dell'inquilino per almeno sei mesi, l'amministratore procede autonomamente, senza alcuna autorizzazione giudiziale, alla sospensione della fruizione dei servizi comuni di cui è concesso il separato godimento.
Nel caso di specie, il ricorrente sarebbe anche stato privo di legittimazione attiva, in quanto occupante dell'immobile "sine titulo": a seguito di atto di pignoramento, l'uomo ne avrebbe perso il possesso anche per quanto riguarda le relative pertinenze e servizi. Il condomino risulta essere un semplice custode dell'immobile del quale ha mantenuto la detenzione, immobile di cui è stata anche disposta la vendita forzata, con delega a professionista incaricato, a seguito della quale il debitore ha perso anche la detenzione dell'immobile di sua proprietà che spetta al custode nominato dal GdE.
L'istanza di parte ricorrente è quindi inammissibile e come tale va respinta.
Tribunale di Modena sent. 5/6/2015