di Marina Crisafi - Una relazione sentimentale, per quanto stabile, con un altro partner non fa cadere il diritto dell'ex coniuge a ricevere l'assegno divorzile dall'altro. Ai fini dell'estinzione del diritto infatti è necessaria una convivenza more uxorio caratterizzata da stabilità, continuità e regolarità, tale da dar vita ad una famiglia di fatto, con condivisione di valori e modelli di vita. Ad affermarlo è il Tribunale di L'Aquila con una recente sentenza (n. 682/2015, qui sotto allegata) pronunciandosi sulla richiesta di due coniugi che avevano deciso di divorziare dopo oltre 30 anni di matrimonio.
La domanda veniva accolta in quanto sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili dell'unione tra le parti, ma rimaneva da risolvere la questione dell'assegno divorzile a favore della moglie, unico motivo di contrasto tra le parti, in quanto il marito sosteneva che la donna aveva costituito una famiglia di fatto con il nuovo compagno per cui non ne aveva diritto.
Per il tribunale invece non è così.
È vero, afferma il giudice, che la donna ha una stabile relazione con altra persona, circostanza ammessa peraltro dalla stessa, ma non risulta affatto che vi sia convivenza (salvo un provvisorio periodo presso il compagno) o che sia stata costituita una stabile famiglia di fatto.
Orbene, in merito è notorio, prosegue il giudice abruzzese, che la giurisprudenza, ha affermato che la convivenza more uxorio può assumere i connotati della famiglia di fatto solo se caratterizzata da "stabilità, continuità e regolarità" (cfr. Cass. n. 3923/2012) nonché "dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita - in base ai quali può venir meno - ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso".
Nel caso di specie, invece, è certo che non vi è convivenza tra l'ex moglie e un'altra persona, ma soltanto una relazione sentimentale, ancorché stabile, men che meno con quei requisiti di comunanza di interessi, anche economici, tali da poter incidere sulle condizioni di adeguatezza dei mezzi a disposizione della donna per vivere. Tanto più che non è stato nemmeno dedotto se il compagno abbia redditi e di quale entità e se sostenga economicamente la donna. Quanto al presunto breve periodo di convivenza avvenuto in passato, in ogni caso, ha concluso il tribunale, lo stesso non è stato caratterizzato da quella stabilità e comunanza di interessi, anche economici, che contraddistinguono, invece, la famiglia di fatto.
Tribunale L'Aquila, sentenza n. 682/2015• Foto: 123rf.com