di Roberto Paternicò - Il Consiglio dei ministri, domenica 22 novembre 2015, ha approvato un decreto legge per l'attivazione anticipata delle procedure, previste dal Decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), al fine di velocizzare le procedure di risoluzione per la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, Banca delle Marche S.p.A, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.
La Banca d'Italia, con propria delibera del 21 novembre 2015, ha disposto per l'avvio di detta risoluzione, al fine di costituire le nuove banche (banche-ponte) di cui all'art.42 del succitato D.lgs n.180/2015 e definire le modalità di raccolta dei contributi da parte del settore bancario al Fondo di risoluzione nazionale. L'anticamera dell'integrale Meccanismo di risoluzione unico previsto dalla Direttiva 2014/59/UE, a far data dal 1 Gennaio 2016.
Si é proceduto alla riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato dalle azioni e del valore nominale delle passività subordinate (es.:obbligazioni bancarie il cui possesso, in caso di liquidazione o fallimento della banca emittente, ne consente il rimborso solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori) computabili nei fondi propri, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali per coprire le perdite. Sono tutelati i risparmi di famiglie e imprese sotto forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie e vengono preservati i rapporti di lavoro in essere.
La manovra prevede la separazione, per ognuna delle quattro banche, della parte "buona" da quella "cattiva" del bilancio ed alla parte buona ("banca buona" - "banca-ponte") vengono conferite tutte le attività (i depositi, i conti correnti e le obbligazioni ordinarie) diverse dai prestiti "in sofferenza" e cioè di difficile recupero.
La banca cd. "buona" (anzi le quattro nuove banche buone) sono provvisoriamente gestite, da amministratori scelti da Banca d'Italia con il compito di venderle, in breve tempo, al miglior offerente mediante apposite procedure e retrocedere al "Fondo di Risoluzione" i ricavi della vendita.
Negli allegati, una sintesi dei contenuti del decreto ed il testo della norma.
Dott.Roberto Paternico'
DECRETO LEGGE N.183/2015