di Marina Crisafi - E' nulla l'archiviazione del procedimento penale se la persona offesa non è stata avvisata soltanto perché il suo avvocato ha cambiato foro e non sono state effettuate le ricerche per individuarlo. Lo ha chiarito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 46491/2015, pubblicata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una persona offesa avverso il decreto del Gip di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di un uomo per il reato di diffamazione.
Il giudice disponeva l'archiviazione senza che del provvedimento venisse dato concreto avviso alla persona offesa, domiciliata all'epoca della presentazione della querela, presso un praticante avvocato. La procura prendeva atto che il professionista si era trasferito presso altro foro, ma non effettuava ulteriori ricerche.
Per cui la persona offesa, tramite il proprio difensore, invocava l'intervento della S.C., lamentando il mancato rispetto delle forme del contraddittorio che avrebbe dovuto essere garantito ponendo l'avente diritto in condizione di presentare eventuale opposizione nei confronti della richiesta del pm.
Per la Cassazione il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno affermato dal Palazzaccio, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., comma 5".
Il trasferimento del difensore domiciliatario presso un altro foro, hanno proseguito, "non può esimere l'ufficio del Pm dall'onere di dare corso all'avviso. Nondimeno, alla notizia dell'iscrizione dell'avvocato all'albo milanese non fece seguito alcuna attività ulteriore, volta alla ricerca del recapito del legale".
Per cui, decreto annullato senza rinvio e atti trasmessi al procuratore della repubblica.
Cassazione, sentenza n. 46491/2015