di Marina Crisafi - Va restituita ai suoceri, proprietari, la casa data in comodato solo per le esigenze familiari se queste vengono meno. Per cui la figlia non può reclamare dal padre l'immobile. È quanto ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 23978/2015 depositata oggi (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di una ragazza che aveva trascinato in giudizio il padre chiedendogli i danni morali per violazione dei doveri genitoriali, proponendo altresì domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale, di proprietà dei nonni paterni, ripristinando il comodato e fondando anche tale richiesta a titolo di mantenimento e/o risarcitorio nei confronti del padre inadempiente.
Ma per gli Ermellini le doglianze sono inammissibili. Il rapporto di comodato, hanno ossservato infatti, "riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., che si instaura tra il comodante e uno dei coniugi, perché l'immobile venga adibito a casa coniugale, sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale. Tale rapporto è destinato, pertanto, a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile".
Nella vicenda, la stessa giovane afferma che la casa era di proprietà della nonna paterna che l'aveva data in comodato al figlio affinchè la utilizzasse come abitazione coniugale e che tale comodato era stato risolto dopo la separazione del medesimo dalla moglie.
Per cui, il padre, ha dedotto la S.C. "non potrebbe comunque assegnare la casa - alla figlia - attesa la risoluzione del comodato e la restituzione del bene alla legittima proprietaria", trattandosi di un bene, appunto, del quale il genitore non può disporre.
Ma non solo.
Sotto il profilo del mantenimento, la ragazza lamentava, di fronte a piazza Cavour, che il giudice di seconde cure aveva errato nel ritenere che le zie paterne, alle quali aveva chiesto il mantenimento in luogo del padre, dato lo "stato di povertà" in cui lo stesso versava, non fossero legittimate passivamente nel giudizio, poiché non assimilabili agli ascendenti ai fini del concorso al mantenimento della nipote non economicamente autosufficiente. Anzi, non vi è alcun dubbio, a detta della giovane, che le sorelle del genitore "siano tenute a sopperire a tale sua deficienza satisfattoria delle necessità della figlia".
Anche in questo caso, però, i giudici della S.C. dissentono. L'art. 148 c.c., ricorda infatti la Cassazione, si riferisce "testualmente agli ‘ascendenti' dei genitori del figlio da mantenere, stabilendo che essi siano tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli". Per cui, la disposizione non può che intendersi, "se non come riferita ai nonni del figlio da mantenere e non certo agli zii".
Costoro non sono, infatti, parenti in linea retta, ha concluso la Corte rigettando anche tale motivo "ai quali soltanto si attaglia il termine ‘ascendenti', giacchè trattasi di persone di cui l'una discende dall'altra - bensì in linea collaterale, in quanto, in relazione al nipote, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro".
Sconfitta su tutta la linea, in definitiva, per la giovane che dovrà rassegnarsi anche a pagare le spese processuali.
Cassazione, sentenza n. 23978/2015