In particolare, nel caso di specie a chiedere di essere risarciti erano due sposini che non avevano potuto trascorrere la parte della loro luna di miele programmata su un'isola caraibica in quanto questa era stata colpita da un uragano.
Il giudice lombardo dell'impugnazione ha a tal proposito affermato che un simile fenomeno meteorologico è un fatto che poteva essere previsto dalla giovane coppia e che, pertanto, non può rendere di per sé la vacanza rovinata.
Il rischio di uragani in specifiche aree e determinati periodi dell'anno, ricorda infatti la Corte di appello, rientra nelle nozioni che possono essere ricondotte alla comune esperienza di un normale cittadino del mondo, specie in una realtà globalizzata e mediatizzata come quella contemporanea.
Tuttavia la giovane coppia di sciagure ne ha avute anche altre: a causa di una programmazione sbagliata delle coincidenze tra i voli, i due coniugi sono rimasti senza bagagli per quattro giorni e sono stati costretti ad acquistare quanto necessario per poter proseguire la vacanza.
Questo sì che può dar luogo a risarcimento, stabilito in via equitativa in tremila euro.
Non può infatti riscontrarsi nessuna prevedibilità nell'elemento che ha intaccato la luna di miele, ma solo la responsabilità del tour operator e dell'agenzia di viaggi cui gli sposini si erano rivolti.
Niente più che una magra consolazione.