Avv. Francesco Pandolfi - In tema di guida in stato di ebbrezza, un eventuale ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale (giudice dell'esecuzione) con la quale viene confermata la confisca di un'autovettura, può essere considerato in realtà una semplice "opposizione" ai sensi dell'art. 667 c.p.p. comma 4.
Il nostro ordinamento può apprestare infatti anche rimedi nel caso, come quello descritto, in cui si predisponga un ricorso al posto di un altro.
Secondo la chiara sentenza in commento ( Cass. penale sez. 1, n. 40694 del 09.10.15 ) vigendo nel nostro ordinamento il principio generale in forza del quale gli atti giuridici in generale "si conservano" e, inoltre, tenendo conto che il criterio del "favor impugnationis" è sempre costantemente riaffermato nelle pronunce, nel caso venisse proposto un ricorso per Cassazione al fine di chiedere l'annullamento del provvedimento, tale atto potrà essere qualificato come opposizione e, per conseguenza, sarà competente a decidere il giudice dell'esecuzione.
In pratica dovrebbe avvenire questo: la Corte di Cassazione, così come adita, non farà altro che rilevare la questione sottesa alla fattispecie e, senza considerare inammissibile il ricorso, lo trasmetterà al tribunale affinché provveda sull'atto di opposizione, niente di più.
Nella situazione reale accadeva quanto segue: era stata disposta la confisca di un veicolo e condannato Tizio per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/92 art. 186 comma 2 lettera c.; il ricorrente, dal canto suo, aveva proposto il ricorso deducendo come il tribunale avesse ingiustamente confermato la richiamata confisca, visti i risultati dell'istruttoria dibattimentale.
In definitiva: il principio da tenere presente è che la Corte di Cassazione può "riqualificare" l'atto di impugnazione utilizzato da chi ricorre, permettendo quindi all'interessato di accedere ad una decisione da parte del tribunale competente.
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