Sono rimborsabili le spese PET-TAC fuori regione se ci sono ragioni d'urgenza e la struttura sanitaria locale non è in condizione di erogare il servizio. E' quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Lecce che ha così riconosciuto a un gruppo di malati oncologici il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi a Pet- Tac fuori sede nonostante tali esami non fossero stati autorizzati.
La decisione è arrivata seguito dell'appello che la regione Puglia aveva presentato contro una sentenza del giudice di pace che a sua volta aveva ordinato il rimborso delle spese sostenute da alcuni malati difesi dall'avvocato Massimo Todisco del Codacons di Lecce.
Il Tribunale ha respinto l'appello confermando la condanna e riconoscendo la priorità assoluta del diritto alla salute rispetto a banali esigenze contabili.
Come scrive l'associazione dei consumatori, "il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto di incondizionata protezione".
Poco importa che le spese non siano state preventivamente autorizzate dato che nessuna esigenza di contenimento della spesa pubblica può giustificare una penalizzazione del diritto alla salute.
Pertanto, se nella domanda di rimborso sono state dedotte ragioni di urgenza legate al pericolo di vita o di aggravamento della malattia evitabili solo con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica, viene meno ogni potere autorizzatorio e discrezionale della pubblica amministrazione.
Non appare neppure rilevante la discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza dedotti dato che oggetto della domanda è "il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario".
Lo stesso principio, secondo il Tribunale, è applicabile anche se l'assistito richiede prestazioni urgenti di natura ambulatoriale che la struttura pubblica non è in condizioni di erogare.
E a quanto pare è rilevante anche il fattore tempo giacché se non è possibile l'esecuzione dell'esame PET-TAC in tempi brevi è giusto che la Regione rimborsi il paziente che ha dovuto eseguire l'esame fuori regione.