Questo è quanto chiarito dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 24147 depositata il 26 novembre 2015 (qui sotto allegata).
I giudici ricordano infatti che, in via generale, in base all'articolo 711 del codice civile, l'ufficio di esecutore testamentario è gratuito e l'incaricato ha la facoltà di non accettarlo.
Tuttavia, il testatore può ben stabilire un compenso per tale soggetto, da porsi a carico dell'eredità e salvo il diritto di ripetere le spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.
Così, la Corte ha respinto il ricorso di una fondazione avverso la sentenza con la quale essa era stata condannata a corrispondere un'ingente somma all'esecutore testamentario nominato dal de cuius: nel caso di specie, infatti, il defunto aveva chiaramente stabilito che l'attività dell'esecutore dovesse essere retribuita sulla base delle tariffe professionali.
Correttamente, dunque, dato che l'esecutore era un professionista esercente la professione legale, i giudici di merito hanno ritenuto che il testatore avesse inteso disporre l'applicazione della relativa tariffa, che peraltro gli era ben nota.
Con la sentenza in commento, inoltre, la Cassazione ha specificato che il giudice di merito deve anche accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell'esecutore testamentario, questi abbia compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo.
Nel caso di specie, le attività svolte dall'esecutore erano state molteplici e di diversa natura e avevano superato le normali incombenze dell'ufficio.
Niente da fare quindi per la fondazione, che si trova ora costretta a pagare anche le spese del terzo grado di giudizio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 24147/2015