di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 24253/2015, depositata il 27 novembre (qui sotto allegata), la sezione tributaria della Corte di cassazione ha precisato che il contribuente che rivende l'immobile acquistato entro cinque anni conserva le agevolazioni prima casa non solo se ne compra uno nuovo entro l'anno ma anche se appalta la costruzione della nuova abitazione su un terreno di sua proprietà.
Infatti, precisano i giudici, ciò che conta, ai fini dell'esonero dalla causa di decadenza dal beneficio, è solo che nel nuovo immobile si costituisca l'abitazione principale.
Così, ricorrendo tale circostanza, il contribuente può legittimamente continuare a godere dell'agevolazione fiscale anche in caso di acquisto a titolo originario, per accessione al terreno di sua proprietà, dell'immobile la cui realizzazione egli abbia affidato in appalto.
L'interpretazione estensiva della norma che esonera dalla decadenza dall'agevolazione tributaria in commento, del resto, era stata fornita anche dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 4/E del 16 marzo 2004.
Insomma, anche per l'amministrazione finanziaria il riferimento legislativo relativo al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale va inteso in senso ampio.
La Corte di cassazione, inoltre, con la sentenza in commento ha precisato anche che ai fini della conservazione delle agevolazioni prima casa non importa che il terreno sia stato acquistato anteriormente o successivamente rispetto all'alienazione del primo immobile adibito a "prima casa".
Corte di cassazione testo sentenza numero 24253/2015