Avv. Francesco Pandolfi - E' concetto fin troppo noto quello secondo cui la finalità della normativa in materia di armi è quella di prevenire incidenti e reati, oltre ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.
Questo scopo è perseguito dall'ordinamento attribuendo all'autorità di p.s. un ampio vaglio discrezionale, potendo scandagliare a fondo anche aspetti minimi della vita del soggetto interessato all'arma.
Essendo questo il "potere" amministrativo, quale spazio rimane al soggetto per avere l'immunità da un eventuale giudizio sanzionatorio idoneo a far scattare il divieto di detenzione di armi?
Si tratta indubbiamente di un tema delicato, affrontato dal tribunale amministrativo di Ancona, con la sentenza n. 663/2015 in commento (leggi anche in proposito: "Armi: come dimostrare in giudizio che la separazione turbolenta con l'ex non influisce sull'affidabilità del soggetto").
La circostanza è la seguente: la prefettura emette un provvedimento di divieto di detenzione di alcune specifiche armi di proprietà, concede 150 giorni per alienarle stabilendo che, in mancanza, procederà alla confisca e alla rottamazione.
Il fondamento di tale assunto è l'esistenza di rapporti conflittuali del soggetto con la ex moglie ed un paio di procedimenti penali.
Il Tar però sa cogliere bene anche le più piccole sfumature del diritto delle armi… Afferma infatti la magistratura che se si vuole assumere l'inaffidabilità di una persona ritenendo che non è in grado di controllarsi con le armi, occorre almeno che si appuri una "relazione diretta" del comportamento di costui con quelle armi.
In altri termini: non basta ipotizzare l'inaffidabilità, ma occorre collegarla ad una dimostrata relazione potenziale con l'arma, in modo tale cha appaia giusto e conveniente privare costui della stessa in quanto dimostra di poterne abusare.
In definitiva: a tutela del detentore, l'autorità di p.s. non potrà evitare di valutare personalità, attitudini e inclinazioni della persona che detiene legittimamente l'arma.
Se così non fosse, è evidente che il ricorso al Tar dovrà essere accolto ed imporrà all'amministrazione un riesame della vicenda.
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