Nota di commento alla sentenza del Tar di Bari n. 356 del 25 febbraio 2015

Avv. Francesco Pandolfi - Sappiamo tutti che il decorso del tempo può estinguere diritti; si tratta della prescrizione che, è bene tener presente, può riguardare anche atti posti in essere da un Comune.

Questa la storia, esaminata e risolta dalla chiara sentenza n. 356/15 del Tar di Bari, dalla quale prendo spunto per applicare il principio appena enunciato ad una fattispecie connotata allo stesso tempo da elementi pubblicistici e privatistici.

Quasi venti anni fa un privato si impegnava con un Comune mediante una dichiarazione d'obbligo ex art. 31 l. 1150/42: l'oggetto di questa intesa era la cessione a titolo gratuito all'amministrazione (a richiesta di quest'ultima e prima del rilascio del certificato di abitabilità) di alcune aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria.

L'atto d'obbligo in questione era funzionale al rilascio di una concessione edilizia utile alla realizzazione di un fabbricato, poi effettivamente edificato.

Il Comune però rimaneva nella più completa inerzia rispetto al vecchio atto d'obbligo e solo dopo un lunghissimo lasso di tempo, 19 anni, si decideva di chiedere al privato la cessione delle aree.

Scattava a questo punto la ferma opposizione del cittadino, il quale riteneva l'obbligo ormai prescritto.

Instaurato il contenzioso tra le parti, ad un certo punto, dopo la presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità per il manufatto già oggetto di concessione edilizia, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune disponeva che i termini di conclusione del procedimento di rilascio del certificato si dovessero considerare interrotti, in quanto sosteneva di non poter dar seguito a quanto richiesto atteso il perdurante inadempimento dei vecchi obblighi assunti.

l'epilogo del contenzioso:

Niente da fare però in causa per l'amministrazione e, invece, soddisfazione per il privato.

Il ragionamento del tar è esemplare: la prima considerazione formulata è che l'atto d'obbligo, avente solo effetti "obbligatori" e non "reali", non ha ricevuto mai alcuna interruzione della prescrizione da parte del Comune.

Il secondo elemento riguarda l'applicazione alla fattispecie di elementi di diritto prettamente civilistici.

Infatti, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che nel caso di inadempimento di un privato all'impegno assunto con il Comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato al rilascio di una licenzia edilizia condizionata all'impegno di realizzare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi eventualmente della tutela del contratto in forma specifica non è indisponibile, ma è soggetto a prescrizione.

In concreto, che cosa è accaduto sul piano del diritto ma anche in pratica?

E' semplice: abbiamo avuto un'equiparazione dell'atto di impegno ad una promessa di vendita nell'ambito di un contratto preliminare.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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