Avv. Francesco Pandolfi - Il proprietario di un immobile ad Olbia presenta al Comune un'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (art. 16 legge regionale n. 23/85), relativa al cambio di destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale, con fusione delle due originarie unità immobiliari in un unico (attuale) locale.
La Commissione edilizia esprime parere favorevole; successivamente il Comune chiede al proprietario il pagamento degli oneri previsti per la sanatoria (che vengono versati), infine viene rilasciata la concessione.
Accade però che, dopo un anno circa, il Comune chiede al proprietario il pagamento di un'ulteriore somma, questa volta per "oneri relativi alla monetizzazione dell'area parcheggi".
A sostegno di questa pretesa richiama una delibera dell'anno precedente, dove è stato determinato il costo base a metro quadro per "monetizzare" tali parcheggi (ossia per assegnarvi un valore economico) relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che presuppongono l'aumento delle unità immobiliari con destinazione non residenziale.
Il proprietario contesta la pretesa.
Il ragionamento del Tar, nel dare ragione al proprietario, alla fine della causa è questo:
bisogna distinguere i casi di concessione in sanatoria dalla concessione ordinaria.
Il momento del rilascio della concessione in sanatoria non ha nulla a che vedere con il momento della domanda di concessione.
Qui l'amministrazione si trova di fronte al "fatto compiuto" e ad una richiesta a posteriori di legittimazione di quanto realizzato: per questo motivo il controllo tra quanto compiuto e la domanda va spostato in avanti nel futuro, una volta completata la complessa istruttoria amministrativa sulla domanda.
Diversa è la situazione della concessione in "via ordinaria", dove si tratta di legittimare un'attività ancora non esistente rispetto alla quale il Comune effettua le proprie verifiche subito.
Essendo questa la differenza, si è affermato il principio giurisprudenziale in forza del quale è escluso che esista un automatismo di adeguamento temporale delle tariffe.
In conclusione, la soluzione data al quesito è questa: sul presupposto dell'inesistenza del richiamato automatismo, la determinazione del contributo si effettua con riferimento alle tariffe vigenti al momento della domanda.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
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