Nella prassi l'onere è dell'acquirente, ma il fisco può chiederne il pagamento a entrambe le parti in quanto coobbligate in solido

L'imposta di registro, in occasione della compravendita di un immobile, consente di annotare presso il registro gestito dall'Agenzia delle Entrate l'atto di trasferimento immobiliare. La registrazione della scrittura, pubblica o privata, attestante la vendita di un immobile, è alternativa all'IVA e va effettuata in un termine fissato dalla legge.


Nella prassi, tale incombenza ricade prevalentemente sull'acquirente, se non diversamente disposto, tuttavia una sentenza della Cassazione (n. 9126/2014, qui sotto allegata) ha precisato che l'Agenzia delle Entrate ha diritto di rivalersi su ambedue le parti del rapporto in quanto responsabili solidalmente per il versamento dell'imposta.


Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro.

La norma prevede che le due parti siano coobligati in solido, pertanto l'amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell'ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.


In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.

Ciò significa che l'erario potrà richiedere da ciascun debitore il pagamento del debito di imposta esigendone il totale adempimento a sua scelta dall'uno o dall'altro; fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.


A sua volta, il soggetto pagatore potrà agire tramite azione di regresso nei confronti dell'altro per esigere la parte di sua spettanza, laddove abbia sostenuto un esborso di somme eccedente quanto da lui dovuto.

Siccome tale onere spetta normalmente all'acquirente, se l'Agenzia pretende il pagamento dal venditore, costui potrà rivelarsi se la somma pagata sarebbe dovuta essere ripartita tra le parti ma è stata previamente richiesta a lui dal fisco.

Cass., sent. n. 9126/2014

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