Per il Tribunale di Bologna, è concorso formale eterogeneo se la mancata corresponsione dell'assegno divorzile fa mancare i mezzi i sussistenza al minore

di Lucia Izzo - Il mancato versamento dell'assegno divorzile e l'omessa corresponsione del mantenimento a moglie e figli sono due condotte autonome, pertanto colui che ponga in essere ambedue i comportamenti sanzionati dalla legge, sarà responsabile di concorso formale eterogeneo.


Lo ha stabilito la sentenza n. 3147/2015 della sezione penale del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'istanza di un padre che aveva omesso di versare, eccetto una prima rata, il mantenimento dovuto alla figlia minore.

Un simile comportamento priva la minore dei mezzi necessari per la sua sussistenza, non rilevando a tal proposito la circostanza che la figlia fosse cresciuta con la madre occupata in attività lavorative saltuarie.


Infatti, "ai fini della configurabilità del delitto cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, Cp, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo".


Il Tribunale ha anche evidenziato che "sono autonome le condotte di colui che manca di corrispondere l'assegno divorzile e di colui che non versa il mantenimento, potendo realizzarsi la prima ipotesi senza che si consumi la seconda, qualora, ad esempio, l'obbligato versi soltanto una parte dell'assegno divorzile, così consumando senz'altro il reato speciale ma senza privare dei mezzi di sussistenza i familiari creditori". 


Se invece il fatto storico da cui scaturiscono i due comportamenti sia esattamente lo stesso, il giudice ha stabilito che sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all'art. 12 - sexies della L. n. 898/1970 e quello di cui all'articolo 570, comma 2, ip. n. 2 del Cp, qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza (cfr. Cassazione penale  sez. VI 05 aprile 2011 n. 16458)


Pertanto, la pena a carico del padre è stata fissata a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena essendo l'uomo incensurato.


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